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LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VOCE DEL SERCHIO
5/8/2010-
Pubblichiamo di seguito lo statuto dell'associazione culturale La Voce del Serchio
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Ecco lo statuto dell'associazione nata su iniziativa della redazione del giornale on line.
STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
LA VOCE DEL SERCHIO
Art. 1. Si costituisce una Associazione culturale, ricreativa e del tempo libero, apartitica, apolitica, senza fini di lucro, con durata illimitata, la cui denominazione è “Associazione Culturale La Voce del Serchio”. La denominazione potrà essere abbreviata in “La Voce” .
Art. 2. L’Associazione ha sede sociale in Migliarino Pisano (PI), via dei Pini n. 85; è comunque possibile, se necessario, costituire altre sedi periferiche regolamentate dal presente statuto.
Art. 3. L’Associazione ha durata illimitata salvo scioglimento deliberato a norma di statuto.
Art. 4. L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
Diffondere la cultura storica del territorio e promuovere la riscoperta, la conservazione e la tutela del patrimonio storico e naturalistico locale;
Estendere la conoscenza del territorio attraverso contatti con persone, enti ed associazioni;
Allargare gli orizzonti didattici locali e trasmettere l’amore per la cultura e la tradizione del territorio quale bene per la persona e valore sociale;
Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali attraverso l’organizzazione di manifestazioni e avvenimenti che promuovono il ricordo, la conoscenza e la valorizzazione del territorio e delle tradizioni.
Art. 5. L’Associazione La Voce associa i cittadini che vogliono organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreativo-culturali che non si distanzino dai temi fondatori dell’associazione. L’associazione intendere rispondere mediante attività sociali ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell’intera collettività. L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Promozione della conoscenza del territorio e dei prodotti tipici ad esso legati;
Valorizzazione e salvaguardia delle risorse culturali;
Produzione di materiale informativo cartaceo e multimediale e gestione di siti internet.
L’associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. L’Associazione può svolgere tutte quelle attività volte al raggiungimento degli obiettivi che l’Associazione si prefigge. L’Associazione potrà anche gestire, in modo diretto o indiretto, attività ricreative, di promozione turistica o di altra natura, sempre nel rispetto dei fini statutari.
Art. 6. L’Associazione non ha fini di lucro, pertanto è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati durante la vita stessa.
L’Associazione culturale ha l’obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 7. il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, da persone fisiche o giuridiche e dagli avanzi netti di gestione.
Art. 8. L’Associazione può prendere a noleggio, leasing o in comodato tutti quei beni mobili o immobili necessari per lo svolgimento della propria attività. L'associazione può stipulare contratti con enti o persone per il perseguimento dei propri fini.
Art. 9. Per il perseguimento dell’oggetto sociale l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
le quote associative versate da coloro che aderiscono all’Associazione; le sponsorizzazioni; i redditi derivanti dal patrimonio; le sovvenzioni, le elargizioni, le liberalità ed i contributi pubblici e privati, la raccolta pubblicitaria, gli introiti derivanti dallo svolgimento delle attività sociali e da attività marginali di carattere commerciale e produttivo. Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione né per atti tra vivi, né a causa di morte.
Art. 10. L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati ed è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano domanda scritta e siano accettati dal Consiglio Direttivo (C.D.) dell’Associazione. L’Adesione all’Associazione è valida fino a recesso, esclusione o morte. La quota associativa dovrà essere versata in unica soluzione al momento della costituzione dai soci fondatori ed al momento della comunicazione di accettazione della domanda di adesione del Consiglio Direttivo, da parte dei nuovi soci; inoltre ogni anno tutti gli associati dovranno provvedere al versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo e comunque entro i 30 giorni che precedono la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente.
Art. 11. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nelle assemblee, purché risulti regolarmente iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza.
Art. 12. Gli associati si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. Ciascun aderente in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione. Sono soci ordinari dell’Associazione tutti coloro che aderiscono alla stessa nel corso della sua esistenza.
Art. 13. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al C.D. recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l’Associazione si propone e l’impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e regolamenti. Il C.D. deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di non accettazione della domanda entro il termine suddetto si intende che essa è stata accolta. Il C.D. non è tenuto ad esplicare i motivi di diniego.
Art. 14. Chiunque aderisca all’Associazione puòٍ in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero partecipanti alla stessa. Tale recesso ha efficacia immediata. L’associato che receda non ha diritto alla restituzione delle quota associativa né ha diritti sul patrimonio e sui beni dell’Associazione. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 15. In presenza di inadempimenti agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione puòٍ essere escluso con deliberazione del C.D.. L’esclusione ha effetto dal settimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano; il provvedimento deve contenere le motivazioni dell’esclusione.
Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, e comunque in qualsiasi caso di controversia inerente l’attività sociale, non è possibile adire all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Su richiesta e spese dell’interessato potrà essere costituito un Collegio Arbitrale formato da tre membri, così composto. Il Presidente viene nominato dal C.D., ed i due membri vengono nominati uno ciascuno dalle parti. Il collegio giudica in forma libera e senza formalità di procedura quale amichevole compositore della vertenza. La sua decisione è inappellabile e la sua inottemperanza comporta l’esclusione dei soci inadempienti.
Art. 16. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, Il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente dell’Associazione, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 17. L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. Ha luogo almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, a seguito di convocazione da effettuarsi secondo quanto previsto al successivo.
Art. 18. L’Assemblea approva il rendiconto annuale, provvede alla nomina dei componenti del C.D. i quali poi procedono all’elezione del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; delibera l’eventuale destinazione degli avanzi di gestione; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea attribuisce il valore delle quote associative annue e potrà stabilire il versamento di quote associative supplementari o straordinarie, determinandone l’importo e le modalità di versamento. Tali quote saranno assimilate a tutti gli effetti alle quote versate al momento della costituzione o dell’adesione all’Associazione.
Art. 19. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi la ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o da almeno un terzo degli Associati. L’avviso potrà avvenire con qualsiasi mezzo giudicato idoneo a portare a conoscenza di tutti gli Associati della convocazione.
Art. 20. L’Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Adunanza alla seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione. L’Assemblea potrà essere convocata presso la sede sociale o presso altro luogo giudicato idoneo allo scopo.
Art. 21. Ogni aderente maggiorenne ha il diritto ad un voto esercitatile anche mediante delega scritta conferita solamente ad un altro Aderente. Ciascun delegato non puòٍ farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni salvo quelle aventi per oggetto le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati con il diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 22. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo da tre a dieci componenti, compreso Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Le cariche di Vicepresidente e Segretario possono essere eventualmente assunte dalla stessa persona. Qualora Vicepresidente e Segretario siano due persone diverse, una di loro potrà assumere la carica di Tesoriere.
Art. 23. I Consiglieri eletti dall'assemblea devono essere scelti tra gli associati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 24. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero C.D. si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Sarà compito dei Consiglieri rimasti in carica o del Presidente uscente convocare d’urgenza l’Assemblea degli Associati per provvedere alle nuove nomine.
Art. 25. Far parte del C.D. non dà diritti ad alcun compenso per l’Associato, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta. Al C.D. sono attribuite le seguenti funzioni: la gestione dell’Associazione secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e in particolare il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti; l’ammissione all’Associazione dei nuovi aderenti, l’esclusione degli Associati, la predisposizione del rendiconto annuale di gestione.
Art. 26. Il C.D. è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo del Consiglio. La convocazione è fatta mediante lettera spedita o consegnata o tramite fax o con qualsiasi altro strumento che ne attesti l’avvenuto ricevimento a tutti i consiglieri almeno 5 giorni prima della convocazione, contenente l’indicazione del luogo, la data, l’ora della riunione e l’ordine del giorno. Il C.D. è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Art. 27. Il C.D. è presieduto dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza anche del Vicepresidente è presieduto, su designazione dei presenti, da uno dei Consiglieri; il C.D. si intende validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno (la maggioranza) dei suoi membri.
Art. 28. Le deliberazione del C.D. sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è vincolante il voto di chi presiede la riunione. In caso di astensione del Presidente, la decisione sarà rimandata alla successiva riunione del C.D.. Qualora nella seduta successiva il C.D. non raggiunga una maggioranza, lo stesso si intenderà decaduto ed il Presidente dovrà provvedere a convocare d’urgenza l’Assemblea degli Associati. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione è necessario il voto all’unanimità del C.D..
Art. 29. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. In virtù di questo al Presidente è demandato il potere di firma.
Art. 30. A ciascuno dei componenti il C.D. compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. In casi straordinari di necessità ed urgenza i consiglieri possono compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso si deve convocare urgentemente il C.D. per la ratifica dell’operato del consigliere. Per particolari materie ed in particolari casi il C.D. potrà attribuire il potere di firma oltre che al Presidente, anche ad altri Consiglieri, così a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà essere attribuito il potere di firma al Tesoriere in caso di apertura di c/c o libretti postali e/o bancari.
Art. 31. Il Presidente convoca l’Assemblea e il C.D., ne cura l’esecuzione delle relative deliberazione con la collaborazione del Segretario, sorveglia il buon andamento dell’amministrazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto annuale di gestione da sottoporre all’approvazione del C.D. e poi dell’Assemblea.
Art. 32. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 33. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il C.D. nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie per il funzionamento dell’Associazione. Cura la tenuta dei libri dei verbali delle assemblee, del C.D. e il libro degli Associati. I libri dell’associazione sono depositati presso la sede sociale e sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza scritta.
Art. 34. Il Tesoriere è l’unico responsabile addetto alla cassa dell’Associazione; tutte le entrate e le uscite dell’Associazione devono essere da lui registrate su un registro di cassa depositato presso la sede sociale; il Tesoriere può, in sua assenza o impedimento, delegare gli altri membri del C.D. ad incassare materialmente le entrate dell’Associazione o prelevare eventuali giacenze di cassa per spese correnti ed effettuare le registrazioni sul giornale di cassa, salvo poi riferire in merito al tesoriere, in ogni occasione ne venga fatta richiesta. Il Tesoriere sarà anche responsabile di gestire il c/c di corrispondenza od il libretto di deposito eventualmente aperto presso un Istituto di Credito o presso un Ufficio Postale fermo restando quanto stabilito all’art. 30 in tema di poteri di firma.
Art. 35. Di anno in anno e se ritenuto necessario, l’Assemblea potrà nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre persone, anche tra non Associati, che non siano componenti del C.D., incaricato di analizzare il rendiconto annuale di gestione. Si ribadisce comunque che il rendiconto annuale di gestione è a disposizione di tutti gli Associati e quindi sarà possibile analizzarlo da chiunque ne faccia richiesta scritta.
Art. 36. Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto di gestione.
Art. 37. Entro il 30 Aprile di ogni anno il C.D. è convocato per la predisposizione del rendiconto di gestione dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il rendiconto sarà messo a disposizione degli Associati che ne facciano motivata richiesta scritta.
Art. 38. L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati, appositamente convocata su richiesta di almeno 2/3 degli aventi diritto. L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione. Per l’approvazione della suddetta proposta di scioglimento è necessaria la votazione di 2/3 degli aventi diritto. L'Associazione si scoglie anche nel caso che non abbia più iscritti.
Art. 39. In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti non commerciali, salva diversa destinazione imposta per legge.
Art. 40. Il presente Statuto sostituisce eventuali altri precedenti Statuti dell’associazione nonché ogni altra forma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso. Per future modifiche dello statuto sarà necessaria l’approvazione degli Associati presenti in assemblea.
Art. 41. Per disciplinare ciòٍ che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed eventuali modifiche ed integrazioni.
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