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S. Giuliano: un regolamento a tutela degli animali
5/4/2008-
Regolamento intercomunale per la tutela degli animali. Per adesso è stato approvato dal consiglio comunale di S.Giuliano.
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
Il regolamento è stato approvato per adesso dalla giunta comunale di San Giuliano, e verrà portato all'approvazione in un prossimo consiglio. Il regolamento è stato concordato con i Comuni di Buti, Calci, Cascina, Vecchiano, Vicopisano e con il servizio Veterinaria della USL5 di Pisa. Il testo dunque verrà gradualmente adottato anche dagli altri Comuni e diventerà un regolamento intercomunale.
TITOLO I
Principi e definizione ambito di applicazione
Art. 1 – Principi fondamentali
1. Il presente Regolamento disciplina la tutela degli animali che si trovano o dimorano stabilmente o temporaneamente nei territori comunali di Buti, Calci, Cascina , San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano di seguito indicati come Comuni.
2.In particolare si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, proclamata presso l’UNESCO il 15.10.1978, ed alla Convenzione Europea per la protezione degli animali d’affezione, adottata a Strasburgo il 13.11.1987.
Art. 2 – Valori etici e culturali
1.I Comuni nell’ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi, promuovono la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
2.I Comuni riconoscono alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3.I Comuni individuano nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4.Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, I Comuni promuovono e sostengono iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5.I Comuni riconoscono validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
6.I Comuni, in base alla L.281/1991 ed alla L.R. 43/1995 e sue successive modificazioni, promuovono e disciplinano la tutela degli animali da affezione, nonché, sempre in relazione alle normative nazionali e regionali in vigore, in relazione alle competenze ad esse demandate, tutelano tutte le specie di fauna selvatica ed ittica presenti sul territorio, condannano gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
7.Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
8.Per le finalità sopraindicate, il Comune collabora con le associazioni per la protezione degli animali presenti sul territorio, sia nell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione che nelle azioni di contrasto al maltrattamento, eventualmente anche attraverso l’erogazione di contributi conseguenti a progetti specifici
Art. 3 – Competenze del Sindaco
1.I Sindaci dei Comuni, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercitano la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. In particolare, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale. I Sindaci dei Comuni, nell’ambito delle leggi vigenti, esercitano il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall’elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune. Ai Sindaci dei Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 150, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
Art. 4 – Definizioni e ambito di applicazione
1.La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie di razze di animali e a tutte le specie di vertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo , anche in stato di libertà o semilibertà.
2.La definizione generica di animale si applica inoltre a tutte le specie selvatiche di vertebrati , fatte salve le disposizioni contenute nella LRT 3/94 che reca norme sulla protezione della fauna omeoterma e del prelievo venatorio , nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
3.le norme di cui al presente regolamento NON si applicano:
-alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito quando regolamentate da normative nazionali e/o comunitarie;
-alle specie selvatiche di vertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;
-alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
-alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
TITOLO II
Disposizioni generali
Art. 5 - Detenzione di animali
1.Chiunque detiene e utilizza animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2.Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli e alimentarli secondo le caratteristiche di specie e di razza alla quale appartengono provvedendo a garantire agli stessi un buon stato sanitario garantendo i necessari controlli ed interventi veterinari. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da impedire il controllo quotidiano del loro stato di salute.
3E’ vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
illuminazione naturale assente o insufficiente;
ventilazione assente o insufficiente;
temperatura e/o umidità relativa dell’aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
spazio a disposizione dell’animale tale da non consentire una adeguata attività motoria;
4.E’ vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. E’ vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o comunque per brevi e giustificati motivi.
5.È vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall’art.169, comma 6, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
E’ consentito lasciare animali nell’abitacolo dell’autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l’apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell’aria all’interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all’ombra durante tutto il periodo della sosta.
6.Per coloro che esercitano il trasporto nell’ambito della propria attività professionale o comunque per conto terzi si rimanda alla normativa specifica
Art. 6 – Maltrattamento di animali
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni; in particolare è vietato:
a)lasciare per periodi prolungati animali chiusi all’interno di veicoli o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide;
b)trasportare animali nel bagagliaio delle autovetture costituito da un vano chiuso e separato dall’abitacolo;
c)praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l’ablazione degli artigli. E’ fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione.
d)praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l’aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie;
e)tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari;
f)condurre animali al guinzaglio da veicoli a motore;
g)abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi i cosi d’acqua. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla fauna autoctona provenienti dai Centri di Recupero autorizzati.
2. E’ vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50% della superficie totale; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all’aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia stessa.
3.È vietato addestrare, allevare, detenere animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell’acqua.
4.E’ vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell’ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. E’ altresì vietato esibire animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, con il preciso scopo di suscitare l’altrui pietà e sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo.
5.E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di quattro ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l’acqua necessari; nel caso che l’attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni contenute nel presente regolamento riguardo alle dimensioni delle gabbie.
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. I titolari degli esercizi di cui sopra dovranno avere a disposizione strutture ove ricoverare gli animali nei periodi di non esposizione al pubblico garantendo agli stessi uno stato di benessere.
6.Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere del medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari.
Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari i quali devono rilasciare al proprietario/detentore dell’animale, al gestore del canile o della struttura, certificazione dalla quale risulti la diagnosi della patologia causa della soppressione, tale certificazione deve essere inviata alla ASL di competenza per l’archiviazione nella pratica anagrafica. La soppressione è effettuata in modo eutanasico
TITOLO III
Cani
Art. 7 – Custodia cani
1.1.Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq (minimo previsto dalla L.R.43/95). All’interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di 4 mq per ogni soggetto in più. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a quattro mesi. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d’acqua , non devono essere presenti asperità che possano causare ferite all’animale.
2.Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere:
coperto su almeno tre lati;
con tetto impermeabilizzato e sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici
rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall’umidità del terreno;
di altezza non inferiore a quella del cane;
di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità. Lo spazio recintato deve essere munito di porta di accesso e qualora la recinzione sia chiusa superiormente deve avere un’altezza non inferiore a mt. 1,80. Ai cani deve comunque essere garantita una sgambatura giornaliera.
3.Qualora l’ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d’ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani.
È comunque vietato custodire abitualmente i cani per lunghi periodi, tali da non consentire il rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, se non nelle ore notturne.
4.La detenzione dei cani alla catena è consentita alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne a condizione che la catena sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell’acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nel presente regolamento, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d’ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.
5.E’ vietato altresì l’uso di collari e di cinghie sottopancia con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche.
6.Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, ecc.) più di tre cani di età superiore ai sei mesi deve ottenere il nulla osta da parte del Comune di cui all’art.24, let. f) D.P.R. 320/54;
7.I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto un cartello di avvertimento. Gli animali dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dal presente regolamento.
8.I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina secondo le modalità previste dalla L.R. 43/95 succ. mod. ed int.
9.E’ fatto obbligo ai conduttori dei cani di raccogliere le deiezioni solide dei propri animali a tal fine i conduttori dei cani dovranno essere in possesso della idonea attrezzatura.
TITOLO IV
Gatti
Art.8 – Gatti
1.Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2.Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3.La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.
4.I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
5.È vietato maltrattare i gatti che vivono liberi e spostarli dal loro habitat se non per ragioni di forza maggiore previo parere favorevole delle Amministrazioni Comunali.
6.Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione, (nel rispetto delle norme relative alla proprietà privata). I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione del contenitore per l’acqua.
7.I vari soggetti pubblici o privati che intendono eseguire opere edili i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline devono provvedere , prima dell’inizio dei lavori ed in fase di progettazione , ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi dei lavori , un’idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.
A tal fine i Servizi Competenti potranno collaborare per l’individuazione del nuovo sito in cui collocare gli animali. Tale collocazione , di norma, deve essere ubicata in zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà esser consentito ai gattari/e l’accesso al nuovo sito. Al termine dei lavori, gli animali, previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.
TITOLO V
Volatili
Art. 9 - Volatili
1.I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti almeno in coppia.
2.I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Le voliere per uccelli, salvo deroghe per esigenze sanitarie e per mostre ornitologiche, devono avere le seguenti dimensioni minime
a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte rispetto all’apertura alare del volatile più grande e un lato della gabbia dovrà essere di tre volte rispetto l’apertura alare del volatile più grande;
b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
TITOLO VI
Animali acquatici
Art. 10 – Animali acquatici
1.Per la detenzione degli animali acquatici il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
TITOLO VII
Tutela della biodiversità
Art. 11 - Disposizioni
1.L’opera di potatura ed abbattimento degli alberi e il taglio dell’erba nelle aeree ripariali, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l’adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
2.Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all’attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla carreggiata. La suddetta dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui sopra.
3.Sulle barriere antirumore realizzate in materiali trasparente (tipo plexiglass), al fine di mitigare l'impatto causato dai pannelli sull'avifauna, dovranno essere applicate sui pannelli stessi, delle sagome adesive (silhouette falco, colore nero, apertura alare da 20 a 40 cm) con una densità di almeno una sagoma ogni 1,00 mq di pannello.
TITOLO VIII
Disposizioni finali
Art. 12 – Sanzioni
le trasgressioni al presente Regolamento, fatte salve le disposizioni della legge e del codice penale in materia, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
le violazioni di cui agli articolo 5 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, - articolo 6 comma 1, 3, 6, - articolo 8 comma 5 del presente Regolamento comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 250,00 ad un massimo di 500,00 euro oltre all’eventuale sequestro cautelativo e alla confisca dell'animale previo parere del Servizio Veterinario della USL5;
le violazioni di cui all’articolo 9 comma 5 del presente Regolamento comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 200,00 ad un massimo di 500,00;
le violazioni di cui all’articolo 6 comma 2 , 4, 5 – articolo 8 comma 1 ,2, 3, 4 , 6 , 7 , - articolo 9 comma 6, 7 – articolo 10 commi 2, 3 – articolo 11 – articolo 12 comma 1 - del presente Regolamento comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 100,00 ad un massimo di 400,00 euro;
dove non espressamente indicato, le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili variano da 50,00 euro a 500,00 euro;
quando si ravvisa un maltrattamento si può procedere al sequestro cautelativo e alla confisca dell'animale;
le violazioni di cui all’articolo 7 comma 8 del presente regolamento sono disciplinate dalla LRT 43/95 ;
Art. 13 - Vigilanza
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, tutte le Forze di Polizia, le guardie zoofile, le guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni animaliste e di protezione ambientale volontarie (G.A.V.) nominate ai sensi della L.R. n. 7/98 nonché ad ogni altro soggetto a cui il Comune o le normative in vigore riconoscano tale facoltà.
Art. 14 – Norme transitorie
Per quanto previsto dagli articoli 7 comma 4 e articolo 7 commi 1 – 2 e 3 del presente Regolamento, al fine di consentire la regolarizzazione delle catene per cani e dei recinti per cani esistenti la norma sarà applicabile rispettivamente entro 120 giorni ed entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 15 Riferimenti normativi
Legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
L.R. 43/95 e collegato regolamento 33/R del 30/06/2004
Legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti;
Tutte le strutture di contenimento devono rispettare i limiti di dimensionamento previsti dal regolamento edilizio comunale.
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