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Bar e ristoranti: i nuovi orari
1/11/2007-
VECCHIANO: Il sindaco ha pubblicato una nuova ordinanza per gli orari dei locali, compresi quelli a Marina di Vecchiano.
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ECCO L’ORDINANZA DEL SINDACO CHE DISCIPLINA GLI ORARI SUL TERRITORIO DEI LOCALI PUBBLICI, COMPRESI QUELLI SITUATI A MARINA DI VECCHIANO
Oggetto: disciplina degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e sospensione dell’attività
IL SINDACO
Vista la propria ordinanza n. 132 del 2 luglio 2004 con cui si disciplinavano gli orari di apertura dei pubblici esercizi, secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 25 agosto 1991 n. 287;
Considerato che la normativa statale in materia di somministrazione di alimenti e bevande è stata interamente sostituita dalla Legge regionale 7.02.2005 n. 28 Codice del Commercio, come modificata dalla Legge regionale n. 34 del 5.06.2007 in vigore dal 1° luglio 2007;
Visto l’art. 81 del Codice del Commercio, come novellato dalla L.R. 34/2007 che demanda ai Comuni la fissazione dei limiti di apertura degli esercizi di somministrazione;
Visto l’art. 70 del Codice del Commercio relativo alla sospensione volontaria dell’attività di somministrazione;
Rilevata la necessità di adeguare la disciplina comunale alla normativa regionale in materia di orari e possibili sospensioni dell’attività degli esercizi di somministrazione, fissando limiti massimi e minimi di apertura, forme di pubblicità degli stessi e formalità per le comunicazioni da inviare al Comune;
Ravvisata inoltre la necessità di disciplinare per determinate categorie di esercizi, gli orari di apertura in deroga rispetto alla normativa generale (esercizi di cui all’articolo 48 del Codice del Commercio) e gli orari per l’attività di somministrazione in occasione di feste e manifestazioni temporanee;
Ritenuto opportuno confermare nella sostanza i limiti di orario già previsti dall’ordinanza 132/2004 con la sola eccezione degli adeguamenti imposti dalle nuove disposizioni regionali;
Ritenuto inoltre di dover confermare una disciplina differenziata degli orari in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche del territorio comunale, con particolare riferimento alla viabilità, ai flussi turistici e alla destinazione urbanistica delle diverse aree;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.1994 con cui si approvavano gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
Vista la nota del 11.10.2007 trasmessa dal Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli relativa alla disciplina per l’accesso a Marina di Vecchiano, come novellata dall’art. 36 del Regolamento del Parco, adottato il 16.04.2007 con delibera n. 35 ed in fase di approvazione;
Sentite le Associazioni di categoria del commercio e turismo, dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
Visto l’art. 50 del d. leg.vo n. 267/2000;
Vista la legge regionale n. 38/98;
ORDINA
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente gli orari di apertura nel rispetto dei limiti e delle modalità riportati nelle disposizioni che seguono.
Apertura: non prima delle ore 6.00
Chiusura: non oltre le ore 1.00 del giorno successivo
apertura massima giornaliera: 19 ore
apertura minima giornaliera: 8 ore
Deroghe particolari: Gli esercizi ubicati lungo la statale Aurelia, la via Provinciale Vecchianese e la via Provinciale Lungomonte, possono anticipare l’orario di apertura alle ore 5.00, con un’apertura massima giornaliera di 20 ore.
a. Esercizi di ristorazione e simili:
Apertura: non prima delle ore 9.00
Chiusura: non oltre le ore 1.00 del giorno successivo
apertura massima giornaliera: 16 ore.
Apertura minima giornaliera: 5 ore
Deroghe particolari: Apertura consentita fino alle ore 4.00 la sera del 31 dicembre, in occasione del tradizionale cenone di Fine Anno.
b. Esercizi di bar e simili:
c. Esercizi a Marina di Vecchiano: osservano l’orario di cui ai precedenti punti nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre. Nel restante periodo dell’anno, gli esercenti chiudono l’attività non oltre le ore 24 e possono restare aperti anche solo nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica) purché assicurino comunque un’apertura minima di 30 ore settimanali. E’ comunque ammessa la deroga per la sera del 31 dicembre di cui al precedente punto a.
d. Esercizi nella zona industriale di Migliarino Pisano:
Apertura: non prima delle ore 7.00
Chiusura: non oltre le ore 21.00
Apertura massima giornaliera: 14 ore
Apertura minima giornaliera: 8 ore
e. Manifestazioni temporanee:
l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione fissa orario di inizio e termine dell’attività di somministrazione e di trattenimento/spettacolo entro i limiti di fascia oraria: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 24.00.
f. Regole comuni
Chiusura: La chiusura dell’esercizio all’ora stabilita comporta la cessazione di ogni attività di servizio, somministrazione e vendita alla clientela; non oltre i successivi 30 minuti, l’esercente provvede allo sgombero totale del locale. E’ ammessa una chiusura pomeridiana.
Riposo settimanale: gli esercenti possono osservare un giorno di chiusura per riposo settimanale informando il Comune. Il Comune può chiedere un cambio del giorno prescelto se rileva un disservizio all’utenza per la sovrapposizione di più turni di chiusura. Anche gli esercizi che osservano il giorno di riposo settimanale possono restare aperti, senza necessità di informare il Comune quando il giorno di riposo settimanale coincide con una festività infrasettimanale e tutti i giorni compresi tra il 1° giugno ed il 31 agosto e tra il 22 dicembre ed il 7 gennaio.
Pubblicità orario: l’esercente deve pubblicizzare l’orario di apertura osservato mediante esposizione di apposito cartello visibile dall’esterno.
Sospensione dell’attività: tutte le sospensioni dell’attività superiori a 3 giorni consecutivi devono essere comunicate al Comune. Le chiusure per ferie nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto di ogni anno devono essere comunicate al Comune con un anticipo di 30 giorni e si intendono automaticamente autorizzate se il Comune non si esprime negativamente nei 10 giorni antecedenti l’inizio del periodo di ferie. In caso di sovrapposizione dei periodi di chiusura nella stessa località, il Sindaco può ordinare l’apertura di almeno un esercizio per assicurare un servizio minimo alla cittadinanza.
Ai sensi dell’art. 70 del Codice del Commercio, gli esercizi di somministrazione possono sospendere l’attività per motivate esigenze fino ad un massimo di 12 mesi consecutivi. Le imprese individuali possono sospendere l’attività per un periodo massimo di 15 mesi in caso di malattia, gravidanza, puerperio ed assistenza a figli minori con gravi handicap, presentando al Comune idonea certificazione entro 10 giorni dall’inizio del periodo di sospensione.
Deroghe particolari: il Sindaco può autorizzare orari in deroga a quelli previsti per motivate esigenze di carattere pubblico o per motivate e documentate esigenze dei singoli esercenti.
g. Disposizioni particolari
Gli esercizi di cui all’art. 48 comma 1 lettera a) del Codice del commercio (somministrazione congiunta ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi etc.) osservano l’orario dell’attività prevalente (art. 81 comma 4 del Codice del Commercio);
l’attività di somministrazione da parte dei circoli di cui al DPR 235/2001 si svolge entro i limiti di orario previsti dalla presente ordinanza (art. 81 comma 5 del Codice del Commercio);
gli esercizi di somministrazione situati nelle aree di servizio di impianti di distribuzione carburanti stradali ed autostradali, osservano l’orario di apertura dell’impianto;
le mense aziendali sono aperte nei giorni e nell’orario di attività dell’azienda; l’apertura serale è ammessa solo nel caso di aziende i cui turni di lavoro si protraggano oltre le ore 21.00. Agli esercizi elencati nel presente paragrafo non si applicano le disposizioni concernenti la sospensione dell’attività ed il riposo settimanale.
Il Sindaco può sempre modificare l’orario scelto da un esercizio per motivi di pubblico interesse ed utilità ed in particolare per accertato disturbo alla quiete pubblica.
La Polizia Municipale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati di verificare il rispetto della presente ordinanza. La violazione della stessa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative statali e regionali al momento dell'accertamento dell'infrazione, che attualmente, in via esemplificativa consistono nell’applicazione delle sanzioni previste dall’Art. 103 commi 2 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00) e 3 (applicazione artt. 17-ter e 17-quater del TULPS) del Codice del Commercio. La violazione dell’art. 186 del regolamento di esecuzione del TULPS (cessazione dell’attività di somministrazione all’orario di chiusura) comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 221 bis, comma 2 del TULPS (sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00).
L’ordinanza n. 132 del 2 luglio 2004 è abrogata. Le presenti disposizioni che contrastino con nuove norme di legge o disposizioni del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli s’intendono tacitamente ed automaticamente adeguate.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo pretorio del Comune, pubblicazione sul sito web del Comune ed un’adeguata campagna informativa.
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