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Vecchiano: istituita dal Comune l'agenzia casa

9/4/2008- VECCHIANO - Apre un nuovo servizio del Comune. Si chiama Agenzia Casa, ed ha la scopo di prendere in affitto delle abitazioni da privati, per poi sbiaffittarle alle famiglie bisognose.

VECCHIANO: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO “AGENZIA CASA”




ART. 1

Oggetto



1. Il presente regolamento introduce e disciplina un servizio del Comune di Vecchiano
denominato “Agenzia Casa”.

2. L’agenzia casa è un servizio finalizzato a dare risposte tempestive e transitorie a nuclei
familiari rimasti privi di abitazione, o che stiano per rimanervi, o che abitino in alloggi
inadeguati ai sensi del presente regolamento.



ART. 2

Soggetti destinatari




1. Hanno diritto a chiedere la disponibilità degli alloggi dell’Agenzia Casa i nuclei familiari
che abbiano almeno un componente residente nel Comune di Vecchiano e che:

a) Sono in possesso dei requisiti richiesti ai sensi della vigente normativa regionale per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e

b) Sono nella necessità di reperire una nuova sistemazione alloggiativa in forza di un
provvedimento di sfratto, ovvero quando siano comunque rimasti privi dell’abitazione da
loro condotta per causa indipendente dalla loro volontà, ovvero abitino in alloggi per i
quali sia stata certificata l’assoluta antigienicità dai competenti servizi ASL., e

c) sono presenti nella graduatoria per l’assegnazione di ERP, a meno che le cause del disagio
abitativo non siano maturate dopo la chiusura dell’ultimo termine per la presentazione
delle domande, e

d) sono in condizione di disagio economico documentato da attestazione ISEE inferiore ad €
10.000,00, ovvero da motivata relazione dei servizi sociali.



ART. 3

Alloggi



1. Il servizio Agenzia Casa reperisce sul mercato un numero di alloggi compatibile con gli
stanziamenti di bilancio.

2. Gli alloggi sono reperiti tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Valore di mercato medio-basso, ferma la rispondenza dell’alloggio alle normative
igieniche e di sicurezza;

b) Dimensioni comprese fra i 50 ed i 90 mq, salvo deroghe motivate;

c) Ubicazione nel territorio del Comune di Vecchiano;

d) Eventuali ulteriori criteri preventivamente fissati dal servizio.

3. Con i proprietari degli alloggi reperiti è stipulato un contratto di affitto di 4 anni, ai sensi
della legge 431/98.



ART. 4

Organizzazione del servizio




1. Il servizio è diretto dal Dirigente preposto ai servizi sociali del Comune di Vecchiano. Il
Dirigente si avvale del personale del proprio settore e, per specifiche esigenze tecniche,
anche di personale di altri settori e servizi, con particolare riferimento al personale tecnico.

2. Spetta al Direttore generale regolare le azioni intersettoriali e dirimere eventuali
controversie.

3. I contratti con i proprietari sono conclusi dal Dirigente dell’Agenzia Casa, previo parere di
conformità del Dirigente dei servizi tecnici, per gli aspetti connessi alla stima, alla
manutenzione e alla conduzione del patrimonio locato.

4. Spettano in ogni caso ai servizi tecnici gli adempimenti connessi alla manutenzione degli
alloggi e gli altri interventi previsti dal contratto di affitto stipulato.



ART. 5

Assegnazione degli alloggi




1. Il Comune assegna gli alloggi agli aventi diritto sulla base delle necessità che si
presentano, e quando si renda disponibile un alloggio.

2. Se al momento in cui si rende libero un alloggio sono state prodotte più istanze si procede
secondo le seguenti priorità:

a) Mancata assegnazione di un precedente alloggio, per priorità accordata ad altre istanze;

b) Urgenza;

c) Ordine nella graduatoria ERP.

3. L’urgenza è definita in rapporto al momento di rilascio dell’alloggio condotto dal
richiedente, ovvero in rapporto alle situazioni di pericolo nella conduzione di alloggio
inadeguato.

4. A giudizio motivato dell’ufficio, e previa relazione dei servizi sociali, l’urgenza di cui alla
lettera b) del precedente comma determina una priorità maggiore di quella prevista dalla
lettera a) se è definita “assoluta” in relazione a condizioni di ulteriore disagio socioeconomico
del nucleo e alla mancanza di concrete alternative.

5. Nei casi di richiedenti che non siano collocati nella graduatoria ERP per i motivi di cui
all’art. 2, ai fini di cui alla lettera c) del precedente comma 2 è attribuito loro un punteggio
figurativo determinato ai sensi della normativa regionale e sulla base delle condizioni
dichiarate.

6. Gli alloggi sono assegnati con provvedimento amministrativo. Fra Comune ed inquilino
sub-conduttore è stipulato un contratto, nel quale sono indicate le clausole previste dal
presente regolamento, le altre clausole di natura tecnica fissate nel contratto tipo approvato
con atto dirigenziale ed eventuali clausole particolari rese opportune dal caso specifico.



ART. 6

Durata dell’assegnazione e canone di sub-locazione



1. Le assegnazioni sono effettuate per sei mesi. Al termine del periodo di assegnazione, se
non sono venuti meno i motivi che hanno determinato l’assegnazione, è disposta la
proroga per altri sei, agli stessi patti e condizioni.

2. Il canone da corrispondere da parte dell’inquilino sub-locatore è pari al 50% del canone
corrisposto dal Comune al proprietario

3. Decorso un anno dall’assegnazione, e solo nel caso persistano le cause che hanno
determinato l’assegnazione, indipendentemente dalla volontà e dalla buona diligenza
dell’inquilino, è disposta la proroga per ulteriori mesi sei, al canone pari al 70% di quello
corrisposto dal Comune al proprietario. Scaduto anche questo termine l’alloggio deve
essere rilasciato entro i successivi sei mesi, nei quali è comunque corrisposto al Comune
l’intero canone versato al proprietario.



ART. 7

Rapporti fra Comune ed inquilini



1. I rapporti fra il Comune e gli assegnatari sono regolati dalle norme del presente
regolamento, dal contratto di locazione e, in generale, dagli articoli 1571 e seguenti del
codice civile.

2. Nel rispetto della causa del contratto, come delineata dal presente regolamento, deve
risultare espressamente la specifica esigenza temporanea di abitazione cui il contratto
assolve per il subconduttore. In particolare deve evincersi chiaramente che il
subconduttore attende di trovare sistemazione, con il suo nucleo familiare, in altro
alloggio, in attesa del quale il Comune provvede ad una sistemazione provvisoria. In
conformità con la nozione di contratto di locazione per esigenze transitorie, i mutamenti
della situazione di fatto non influiscono sulla ragione che ha determinato la stipula del
contratto e non consentono in nessun modo di avanzare pretesa al prolungamento del
rapporto oltre la scadenza sopravvenuta.

3. Le spese per i consumi di acqua, gas, elettricità, telefono, nonché gli oneri condominiali
gravano sull’inquilino.

4. Lo scioglimento del contratto fra proprietario e Comune per causa imputabile a
quest’ultimo determina il sorgere di un obbligo dell’Amministrazione al reperimento di
altro alloggio privato o pubblico e al pagamento, a favore del nucleo familiare interessato,
delle spese di trasloco.

5. Ogni qualvolta si rende necessario, l’inquilino deve rendere possibile l’ingresso dei tecnici
dell’amministrazione nell’alloggio per compiere gli opportuni accertamenti. Il rifiuto
ingiustificato determina il pagamento di penale pari ad € 150,00.



ART. 8

Rapporti fra Comune e proprietari




1. L’amministrazione assume l’obbligo nei confronti del proprietario di liberare l’alloggio
entro la scadenza del contratto, fatto salvo il rinnovo. Nel contratto è previsto che durante
la sua vigenza il Comune assegnerà gli alloggi a sub-conduttori, individuati a suo
insindacabile giudizio. In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, i contratti
stipulati coi subconduttori non possono eccedere il termine del contratto di locazione fra
Comune e proprietario.

2. La permanenza, per qualsiasi ragione, nell’appartamento locato del nucleo familiare
beneficiario, protratta oltre la scadenza, fa scattare l’obbligo per il Comune al pagamento
di penale nella misura del 120% del canone di locazione. In relazione a ciascun mese la
penale scatta quando la permanenza si prolunghi oltre il quindicesimo giorno dello stesso.

3. Il Comune ha diritto di rivalersi nei confronti dell’inquilino per l’importo della penale di
cui al comma precedente.

4. Prima della stipula del contratto il proprietario deve rendersi disponibile al sopralluogo da
parte del personale comunale. In conseguenza del sopralluogo è redatto verbale, in
contraddittorio fra le parti, sullo stato dell’immobile. Il verbale deve riportare fedelmente
gli oggetti di arredamento presenti e deve recare menzione del funzionamento degli
impianti termici, idraulici ed elettrici.

5. La sottoscrizione del verbale avviene immediatamente dopo la sottoscrizione del
contratto. Nello stesso momento il proprietario consegna copia degli attestati di
conformità o dichiarazione sostitutiva degli stessi ai sensi della legge 46/90. Il proprietario
è responsabile per i vizi occulti.



ART. 9

Norme comuni



1. Il canone viene pagato, in entrambi i rapporti contrattuali, all’inizio di ogni mese, entro il
giorno sette del mese corrente.

2. Il mancato pagamento di due mensilità del canone di locazione comporta la risoluzione di
diritto del contratto.

3. Le clausole dei contratti possono prevedere modalità e termini diversi di quelli indicati ai
precedenti commi, per accordo fra le parti, in relazione a specifiche esigenze.

4. Il locatore è tenuto a consegnare l’appartamento, libero da persone e cose e ad assicurarne
il pacifico godimento per tutto lo svolgimento del rapporto di sublocazione. Il locatore è
tenuto inoltre alla garanzia di conformità dell’appartamento alle norme edilizie, sanitarie,
impiantistiche e di sicurezza.

5. Per la ripartizione delle spese si applica l’art. 1576 del codice civile. In materia di
manutenzione e di riparazioni da effettuare nell’alloggio, il subconduttore ha rapporti
diretti con il proprietario. Per la risoluzione di eventuali controversie sull’individuazione
del soggetto obbligato si farà riferimento agli orientamenti giurisprudenziali e alla tabella
predisposta dalla Confedilizia, registrata in data 22/11/94.

6. Per le riparazioni che hanno il carattere dell’urgenza si applica l’art. 1577 del codice
civile.

7. Il Comune è responsabile nei confronti del proprietario dei danni provocati colposamente
o dolosamente dall’inquilino, compresi quelli che si riconducono alla mancata
effettuazione in tempo utile dei lavori di piccola manutenzione. Il proprietario è tenuto a
dare all’amministrazione comunale immediato avviso della presenza di danni
nell’alloggio, al fine di consentire l’effettuazione di sopralluoghi.

8. Il Comune si rivale nei confronti dell’inquilino per gli oneri sostenuti in conseguenza
dell’inadempimento dei suoi obblighi contrattuali. Il contratto di locazione si risolve
automaticamente qualora l’entità dei danni provocati dall’inquilino superi l’importo di due
mensilità, nell’importo corrisposto dal Comune al proprietario.

9. L’eventuale mediazione per il contratto grava per intero sul Comune.



ART. 10

Registrazione dei contratti e aspetti fiscali



1. La registrazione dei contratti è curata dal servizio contratti del Comune.

2. I diritti di segreteria sui contratti di locazione e sub-locazione sono a carico del Comune.
Le spese per la registrazione e l’imposta di bollo a metà fra le parti. Il Comune può
anticipare l’importo a carico dell’inquilino e recuperarlo attraverso rate addizionali ai
canoni mensili.

3. Le abitazioni locate dall’Agenzia Casa sono soggette, per tutta la durata del contratto, ad
aliquota ICI prima casa. Si applicano inoltre le agevolazioni di cui all’art. 8 della legge
431/98.



ART. 11

Rinvio



1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile sul contratto di
locazione.
 
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