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Una vicenda tutta personale viene descritta in questo nuovo articolo di Franco Gabbani, una storia che ci offre un preciso quadro sulla leva per l'esercito di Napoleone, in grado di "vincere al solo apparire", ma che descrive anche le situazioni sociali del tempo e le scorciatoie per evitare ai rampolli di famiglie facoltose il grandissimo rischio di partire per la guerra, una delle tante. 

. . . uno sul web, ora, che vaneggia che la sua .....
. . . . . . . . . . . a tutto il popolo della "Voce". .....
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per pubblicare scrivere a: spaziodonnarubr@gmail.com
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Bagno degli Americani di Tirrenia
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Molina di Quosa, 8 luglio
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Casciana Terme Lari-Pontedera, 12 luglio-3 agosto
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San Giuliano Terme, 30 giugno
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Marina di Vecchiano -giovedi 4 luglio
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Alzarmi prestissimo al mattino
è un'adorabile scoperta senile
esco subito in giardino
e abbevero i fiori
Mi godo la piacevole
sensazione
del frescolino .....
Nel paese di Pontasserchio la circolazione è definita "centro abitato", quindi ci sono i 50km/ h max

Da dopo la Conad ci sono ancora i 50km/ h fino .....
VECCHIANO
Piano-Regolamento delle Antenne

6/10/2011 - 21:47

 
Piano-Regolamento delle Antenne
In merito ad alcuni commenti apparsi online, l’Amministrazione Comunale di Vecchiano sottolinea che l’approvazione del piano delle antenne era un impegno del programma di mandato e che, ad oggi, è stato attuato. In quanto alla legge Gasparri, sfugge forse la cosa più importante: all’art. 86 comma 3 così recita il Decreto legislativo 259/2003:
“Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 (antenne di telefonia mobile) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del DPR 6/6/2001, n.380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”.
Ciò significa che le antenne di telefonia mobile sono equiparate alle fogne, alle strade, agli acquedotti, ecc. La conseguenza di quanto sopra riportato si evince citando una recente sentenza del TAR Lombardia (6/4/2010, n. 999):
“Non rientra nella competenza dei Comuni la tutela sanitaria della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, assicurata dalla normativa statale mediante norme già improntate al principio di precauzione”.
“L’art. 86 comma 3 Decr. Legisl. 259/2003 (legge Gasparri) assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, il che le rende compatibili anche con la destinazione agricola”.
Questo è il quadro normativo e questo sono i fatti; il resto sono polemiche fini a se stesse.

Fonte: Ufficio Comunicazione-Comune di Vecchiano
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10/10/2011 - 16:28

AUTORE:
Sensibile

E con questa le abbiamo sentite tutte ..!
Le sentenze vanno riportate (prima lette e possibilmente capite) anche nelle motivazioni e associare al motivo di ricorso il pronunciamento: in questo caso non si riferisce alla facoltà dei Comuni (del Sindaco...) di svolgere tutela sanitaria, ma di imporre vincoli più restrittivi di quelli fissati dalla legge (la n°36/2001) dello Stato. Altro significato altro valore... Ecco quanto disposto nella stessa Legge Quadro 36/01
Art 1: (Finalita' della legge) " La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione..."
e
Art. 8:(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
Comma 6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e MINIMIZZARE l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici."

Sembra che la Legge dica altro...

7/10/2011 - 9:14

AUTORE:
valerio ciacchini

Non rientra nei compiti del comune la tutela sanitaria dei propri cittadini ? che sia essa dall'esposizione ai campi elettromagnetici o sia di altra natura ? Ma che razza di castronerie si leggono su questo comunicato. Si da il caso che il Sindaco sia il primo ufficiale sanitario del comune, per esempio Panattoni nel 2008 fu obbligato dal tribunale a riattivare l'impianto di teleriscaldamento di San Giuliano , proprio in funzione di quella veste . Signori, ma non potete prendere in giro la credulità popolare in questo modo sfacciato, va bene che fra i vostri elettori c'è una percentuale elevatissima di fanatismo, ma il piano delle antenne che siete andati ad approvare con dieci anni di ritardo e per non essere smascherati non avete avuto il coraggio di chiamarlo con il suo nome e cognome reali ciè art. 8 comma 6 legge 36/2001, nasce,....leggere bene....dalla LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO. Signori ma cosa scrivete sui vostri comunicati, la realizzazione del piano di regolamentazione delle installazione delle stazioni radio-base, è soprattutto in funzione della salute pubblica, quella che voi Sindaci siete obbligati a tutelare e che negligentemente Vecchiano con 10 anni di ritardo e San Giuliano con 8 anni di ritardo, non hanno fatto.
I fatti sonon chiari e pure le leggi, come anche osservato dal consiglio di stato citato nel precedente commento, ora che con tanta pompa magna il Sindaco Lunardi ha varato con 10 anni di ritardo il suo Piano delle antenne, non troverà ostacolo alcuno dalla legge Gasparri e come recita l'ordinanza 1612 del 6/4/2004, NEMMENO IMPLICITAMENTE.

Valerio Ciacchini

7/10/2011 - 1:35

AUTORE:
valerio ciacchini

Con l'ordinanza n° 1612 del 6 aprile 2004, anche il consiglio di stato afferma che non è preclusa al comune nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistico,la potestà di localizzare dette opere in determinati ambiti del territorio e da una valutazione delle infrastrutture telefoniche, il comune può in forza della legge 36/2001,introdurre nella propria strumentazione urbanistica,una apposita disciplina per governare il fenomeno in esame,regolando la localizzazione di questi impianti anche in relazione a specifiche zone del territorio comunale e senza dover assicurare per forza ai gestori la soluzione più comoda ed economica.La regolamentazione per il corretto insediamento urbanistico degli impianti in oggetto, a norma della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico ( 36/2001 ),NON E' STATA ABROGATA DAL D.LGS 259/2003 ( LEGGE GASPARRI ), NEPPURE IMPLICITAMENTE.
Detto questo, il Sindaco Lunardi spieghi ai suoi cittadini per quale motivo il comune di Vecchiano si è dotato solamente ora con 10 anni di ritardo, dello strumento urbanistico " PIANO DELLE ANTENNE " ? Cioè art. 8 comma 6 legge 36/2001. Spieghi ai suoi cittadini se detto piano trova intralcio dalla famigerata legge Gasparri ?
Senza andare tanto lontano, Cascina se ne è dotata,in ritardo, ma pur sempre nel 2005 ed il comune di Cascina non si è messo a piagnucolare adducendo colpe alla legge Gasparri, come hanno fatto il Sindaco Lunardi od il Sindaco Panattoni.

Valerio Ciacchini