Il 15 novembre p.v. L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme apre la stagione del Teatro Rossini di Pontasserchio, con la direzione artistica di Martina Favilla - Presidente dell’Associazione Antitesi Teatro Circo. Una proposta artistica originale e di grande rilevanza, sostenuta dal Comune di San Giuliano Terme, Regione Toscana, Ministero della Cultura, che posiziona la città di San Giuliano Terme come area della cultura e della multidisciplinarietà con particolare attenzione all’inclusione sociale e alle nuove generazioni, con metodologie innovative.
Dall’inizio del corrente anno le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie non hanno più una scadenza poiché sono state inserite tra gli oneri detraibili ai fini IRPEF.
Normalmente la misura di tali detrazioni è del 36% fino a un importo massimo di spesa di €.48.000, però, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2013, la misura della detrazione è stata elevata al 50% con un importo massimo di €.96.000 per unità immobiliare (è probabile una proroga di tali disposizioni).
Inoltre, a far data dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013, coloro che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, possono detrarre dall’IRPEF, sempre nella misura del 50%, anche le spese per l’acquisto di mobili, e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione fino a un importo complessivo di €.10.000 (anche in questo caso è ipotizzabile una proroga).
Detrazioni del 65% sono previste per l'adozione di misure antisismiche in particolari situazioni (ubicazione e uso).
Il totale della spesa deve essere suddiviso fra tutti coloro che l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione. L’importo detraibile deve essere ripartito in 10 quote annuali.
Condizione indispensabile per fruire delle detrazioni è di avere un IRPEF da pagare.
Da evidenziare che non è consentito il rimborso o il recupero di somme eccedenti l’imposta da pagare (se la quota annuale detraibile ammonta a €.1.500 e l’IRPEF da pagare ammonta a €.1.100, i 400 €. di differenza non possono essere in alcun modo recuperati).
Per interventi che riguardano parti comuni di un edificio, ogni singolo condomino può detrarre a condizione che la quota di competenza sia stata versata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione non spetta solo ai proprietari degli immobili oggetto degli interventi ma anche ai titolari di diritti di godimento sugli stessi che ne hanno sostenute le spese (nudi proprietari, usufruttuari, locatari, comodatari, ecc.)
Può detrarre anche il familiare che convive col possessore o detentore dell’immobile purché sostenga le spese e abbia intestato fatture e bonifici.
Per familiare s’intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
I lavori per i quali spettano le agevolazioni sono elencati nei dispositivi di legge che trattano la materia.
Di seguito ne sono elencati alcuni:
-interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e lavori di ristrutturazione effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, nonché sulle loro pertinenze;
-interventi di cui sopra con l’aggiunta di quelli di manutenzione ordinaria effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
-interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (si può fruire delle detrazioni anche per gli acquisti di box o posti auto già realizzati);
-lavori necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi per oggetto ascensori e montacarichi;
-lavori finalizzati all’adozione di misure atte a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti (apposizione o sostituzione di grate alle finestre, vetri antisfondamento, porte blindate, apparecchi rilevatori e relative centraline, ecc.). Non sono previste agevolazioni per i contratti stipulati con Istituti di Vigilanza;
-lavori sugli edifici finalizzati all’adozione di misure di sicurezza statica, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici.
Le spese detraibili non sono solo quelle riguardanti l’esecuzione dei lavori ma anche quelle correlate agli stessi come ad esempio quelle per la progettazione, per l’effettuazione di sopralluoghi e perizie, per gli oneri di urbanizzazione, ecc.
Gli interventi concernenti la manutenzione ordinaria possono rientrare nelle agevolazioni solo se riguardano parti comuni (muri maestri, tetti, scale, ecc.).
Se invece gli interventi riguardano la proprietà privata, non generano diritto alle agevolazioni salvo situazioni particolari.
La manutenzione straordinaria (realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, recinzione dell’area privata, ecc.) consente il ricorso alle agevolazioni a condizioni che gli interventi non modifichino i volumi, le superfici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Altri interventi che possono generare un diritto alle agevolazioni sono alcuni di quelli che riguardano il restauro (per esempio tutti gli interventi necessari per eliminare o prevenire situazioni di degrado) e la ristrutturazione edilizia (per esempio apertura di nuove porte o finestre).
Per fruire delle detrazioni necessita che i pagamenti siano eseguiti con bonifico dal quale risulti codice fiscale (o partita IVA) del percettore delle somme, codice fiscale di chi paga, causale del pagamento.
Le ricevute dei bonifici e le fatture relative ai lavori devono essere conservate perché potrebbero essere richiesti dagli uffici finanziari.
Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali, in luogo di quanto sopra, può essere utilizzata una certificazione rilasciata dall’Amministratore di condominio.
Le detrazioni riferite alle ristrutturazioni edilizie non sono cumulabili con quelle concernenti il risparmio energetico riguardanti i medesimi interventi.
In riferimento alle detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici si deve evidenziare che il presupposto per fruirne è l'effettuazione di un intervento documentato di recupero del patrimonio edilizio con spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Necessità inoltre che la data d’inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese. Non ė invece necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo. Oltre alla spesa viva di acquisto si possono portare in detrazione anche quelle che si riferiscono al trasposto e al montaggio.
Per questo tipo di detrazioni il pagamento, oltre che col bonifico, può essere fatto anche con carte di credito o di debito. Non ė possibile pagare con assegni bancari o contanti.
Fonte: Agenzia delle Entrate