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Il 15 novembre p.v. L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme apre la stagione del Teatro Rossini di Pontasserchio, con la direzione artistica di Martina Favilla - Presidente dell’Associazione Antitesi Teatro Circo. Una proposta artistica originale e di grande rilevanza, sostenuta dal Comune di San Giuliano Terme, Regione Toscana, Ministero della Cultura, che posiziona la città di San Giuliano Terme come area della cultura e della multidisciplinarietà con particolare attenzione all’inclusione sociale e alle nuove generazioni, con metodologie innovative. 

E non c'è da cambiare idea. Dopo aver sostenuto la .....
. . . sul Foglio.
Secondo me hai letto l'intervista .....
L'intervista a Piazza Pulita è di 7 mesi fa, le parole .....
Vedi l'intervista di Matteo Renzi 7 mesi fa da Formigli .....
per pubblicare scrivere a: spaziodonnarubr@gmail.com
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Arabia Saudita
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Incontrati per caso...
di Valdo Mori
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Dalla pagina di Elena Giordano
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storie Vere :Matteo Grimaldi
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Indaco il colore del cielo
non parimenti dipinto
Sparsi qua e là
come ciuffi di velo
strani bioccoli di bambagia
che un delicato pennello
intinto .....
tutta la zona:
piscina ex albergo
tutto in stato di abbandono

zona SAN GIULIANO TERME
vergogna
NUVOLE
di Renzo Antichi
Principali novità del modello 730-2014

27/3/2014 - 9:19

Di seguito sono riportate le principali novità contenute nel modello 730/2014 corredate, all’occorrenza, da alcune precisazioni.


Lavoratori dipendenti senza sostituto d’imposta
 
Coloro che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione o redditi assimilati e nel 2014 sono privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio, possono presentare il mod.730, barrando la relativa casella del modello nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Questa possibilità era già stata data nel 2013 nei casi in cui il dichiarante vantava un credito, ora è stata estesa, svincolandola dall’esito contabile della dichiarazione.
Pertanto se la dichiarazione consentirà un credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria, se invece l’esito della dichiarazione sarà a debito, il pagamento avverrà tramite modello F.24.
 
 
Detrazione per figli a carico
 
Premesso che la detrazione prevista per i figli a carico diminuisce all’aumentare del reddito, l’ultima Legge di Stabilità ha previsto un aumento di questa detrazione dall’anno d’imposta 2013.
Per esempio, un contribuente con reddito complessivo pari a €. 30.000, con un figlio di età non inferiore a 3 anni a carico al 100%, nel 2013 (redditi 2012) avrebbe avuto una detrazione pari a €.547 mentre nel 2014 (redditi 2013) avrà una detrazione pari a €.650.
Pur non essendo una novità, è opportuno ricordare che la detrazione spetta indipendentemente dal requisito della convivenza e spetta anche per i figli residenti all’estero. Condizione necessaria è che l’eventuale reddito complessivo del figlio non superi €.2.840,51.
 
 
Casa: IRPEF e IMU
 
Una prima novità la rileviamo per l’abitazione principale e relative pertinenze dove, in generale, nell’anno 2013 non è stata pagata l’IMU. Nella prossima dichiarazione il relativo reddito concorrerà alla formazione del reddito complessivo (spetta comunque una deduzione). Ciò non vale per le abitazioni principali delle categorie catastali A1-A8-A9 (di lusso) dove l’IMU 2013 risulta dovuta e pertanto, ora, non soggette a Irpef e relative addizionali.
 
Altra novità riguarda le case sfitte, dove perde efficacia il cosiddetto “effetto sostitutivo” dell’IMU sull’IRPEF. Infatti il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento (se, per esempio, la rendita catastale è pari a 800 euro, con la rivalutazione del 5% arriveremo a 840 euro, per un valore imponibile effettivo di 420 euro).
Per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Di riflesso questa norma introduce un’altra novità, ossia non è più esonerato dalla presentazione della dichiarazione chi possiede solo reddito di lavoro dipendente o di pensione e reddito derivante da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati se questi si trovano nello stesso comune dell’abitazione principale.  
Lascia perplessi questo circoscrivere l’effetto della norma al solo comune dove è situata l’abitazione principale.
 
Ulteriori novità le ritroviamo nel campo delle locazioni (per le quali ho già fatto cenno nel precedente articolo sulla “Cedolare Secca”).
La prima riguarda la riduzione dal 19 al 15 per cento della misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nel caso di adesione, da parte del proprietario, all’opzione per la cedolare secca.
La seconda è riferita ai fabbricati concessi in locazione in assenza dell’opzione della “Cedolare Secca” dove è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone soggetto a tassazione. Pertanto il reddito imponibile è pari al 95% del canone di locazione anziché l’85% com’era previsto negli anni precedenti. Ciò a causa dell’entrata in vigore del provvedimento Fornero dal gennaio 2013 (questo nuovo introito concorreva a finanziare parte del provvedimento stesso) i cui effetti saranno percepiti con la dichiarazione dei redditi che stiamo per fare.
 
 
Detrazioni per oneri
 
-Detrazione del 19% per le erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato
-Detrazione del 24% per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e per le erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici (prima era del 19%)
-Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, l’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% scende a Euro 630 (circa del 50%)
 
 
Ristrutturazioni edilizie
 
Le spese relative al recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 sono soggette a una detrazione del 50%, con un tetto massimo di €.96.000. Peraltro quest’agevolazione fiscale ha subito una nuova proroga, di pari percentuali di detrazione, fino al 31/12/2014.
Con riferimento agli interventi di ristrutturazioni edilizie ammessi al beneficio della detrazione fiscale, si deve precisare che:
-per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta perché l’intervento è considerato come una nuova costruzione;
-in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente, mentre l’ampliamento è configurato come una nuova costruzione.
 
Una considerazione particolare va fatta nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello precedente, ma con uno spostamento di lieve entità dell'immobile rispetto al sedime originario, ciò perché con il DL n. 69/2013 è stato eliminato il riferimento al mantenimento della sagoma originaria in materia di ristrutturazione edilizia.
In merito è stata avanzata un’interrogazione parlamentare (22-1-2014 n. 5-01866), circa la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali per tali interventi, alla quale è stata data la seguente risposta:
“ ….. omissis ….. considerato che la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato, avendo il legislatore eliminato il riferimento al rispetto della sagoma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene che, per gli immobili non vincolati, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, possa consentirsi lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario”.
 
 
Rimborsi e controlli
 
La Legge di Stabilità ha stabilito che “Al fine di contrastare l'erogazione d’indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, l'Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni”.
 
Ciò significa che il contribuente che richiede rimborsi superiori a €.4.000, comprensivi di detrazioni per carichi di famiglia o di eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, non vedrà più l’erogazione di tali somme da parte del sostituto d’imposta. Lo scopo è di rafforzare i controlli preventivi sulla reale consistenza del credito.
I controlli riguarderanno la sola richiesta dei carichi familiari e le eccedenze per cui alla presenza di rimborsi, anche superiori alla soglia dei 4.000 euro, dove però non siano contemplate detrazioni per familiari a carico o eccedenze d’imposta, le somme riportate saranno erogate direttamente dal sostituto d’imposta con le modalità ordinarie, senza alcuna interferenza da parte dell’amministrazione.
Nell’ambito dei complessivi 4.000 euro, non importa a quanto ammontino le singole detrazioni sui carichi familiari o le eventuali eccedenze, ma sarà sufficiente che queste contribuiscano, anche in minima parte, a formare l’importo complessivo del credito.
Stando alla norma, sebbene i controlli riguarderanno i soli carichi e le eccedenze d’imposta, sarà tutto il credito a essere “congelato” fino a verifica ultimata.
 
 
Contributi obbligatori Consorzi di Bonifica
 
Per terminare una precisazione sui contributi obbligatori versati ai Consorzi di Bonifica che, pur non essendo una novità dell’attuale modello 730, lo scorso anno crearono qualche incomprensione in merito alla loro deducibilità fiscale.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 44/E del 4-7-2013 si è così pronunciata: “ … omissis … si ritiene che la deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito complessivo sia possibile nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo … omissis …”.
Ovvero i contributi in parola sono deducibili quando, in assenza di IMU, i redditi degli immobili per i quali i contributi sono stati pagati sarebbero confluiti nella base imponibile soggetta a IRPEF. Rientrano in tale contesto l’abitazione principale, le case sfitte e le case locate solo se il reddito di locazione è assoggettato a tassazione ordinaria. Non sono invece deducibili i contributi versati per immobili a uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca.
 
L’articolo è stato redatto in collaborazione con il CAF ACLI di Pisa.
 

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