Un paese che amo, il paese della mia mamma.Anche ora quando vado a RIPAFRATTA sono la figlia della "Cocca".
Un paese con una storia importante che conserva vestigia di grande rilievo.
Un paese rimasto inalterato nel tempo, non ci sono insediamenti nuovi, potrebbe essere il set di film d'epoca perché anche le case, le facciate conservano la patina del tempo.Un paese che è ancora comunità.
Viene definita denuncia l’atto di una persona che mette al corrente l’Autorità, vedi Pubblico Ministero o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ma anche un agente delle Forze dell’Ordine, di un determinato fatto che comporta un reato. Questo accorgimento può essere effettuato anche senza la persona offesa presente e in qualsiasi momento.
La denuncia è obbligatoria nei casi di reato contro lo Stato, la persona, per un atto terroristico, per emissione di denaro falso, ricettazione di oggetti di origine dubbia o altro. Alcuni soggetti, come i medici, il personale tecnico sanitario, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e, in generale, gli incaricati di pubblico servizio sono obbligati alla denuncia ovviamente nei casi necessari.
Di diversa tipologia invece è la querela, con la quale il soggetto, o personalmente o tramite il suo procuratore speciale, reclama all’Autorità Giudiziaria di procedere in merito (art. 336 e ss. c.p.p.) a un fatto che viene considerato dalla legge come reato. La querela, a differenza della denuncia, ha un termine stabilito e deve essere fatta pervenire entro il termine perentorio di 3 mesi. Così, nei casi estremi in cui un soggetto subisce delle ingiurie e diffamazione, è possibile ricorrere alla querela per procedere nei confronti dell’autore del reato per la sua punizione (art. 336 e ss. c.p.p.).
Come la denuncia, che può essere presentata in forma scritta e orale, anche la querela viene presentata in tali forme e presentata all’Autorità Giudiziaria (al Pubblico Ministero, alle Forze dell’Ordine, o a un agente consolare all’estero).
Sia per la denuncia che per la querela è necessario ricevere l’attestazione della ricezione secondo l’art. 107 att. Nella maggior parte dei casi, la denuncia riguardante i reati perseguibili d’ufficio, è spesso considerata facoltativa; solo nei casi necessari previsti dalla legge è considerato obbligatorio esporre denuncia. In questo caso la denuncia è solo da considerarsi come una segnalazione.