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Nei suoi numerosi articoli sulla storia del territorio, Franco Gabbani ha finora preso come riferimento, personaggi o avvenimenti storici, inquadrandoli nella cornice degli usi e delle norme dell'epoca.

Questa volta prende spunto da situazioni e argomenti curiosi, spigolature come le chiama.

Al di là dei fatti precisi, quello che colpisce particolarmente, è il linguaggio usato nei documenti, non solo formale e involuto, come da sempre ci ha abituato la burocrazia, ma spesso anche di difficile comprensione, esplicitando l'evoluzione continua della lingua e dei termini. 

leggo sulla testata online Pisa today che si è verificato .....
. . . che sei amico curioso, chiedi all'amico del .....
. . . dicci ndove, il come ed il perché la minoranza .....
. . . anche oggi, pardon ieri, s'è votato con la .....
per pubblicare scrivere a: spaziodonnarubr@gmail.com
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Incontrati per caso...
di Valdo Mori
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Dalla pagina di Elena Giordano
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storie Vere :Matteo Grimaldi
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Incontrati per caso...
di Valdo Mori
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Libero caro
mio dolce tesoro
più ti guardo, ti "esploro"
più sembri un capolavoro
Un'inesauribile fonte
di emozioni
una sorgente
un erogatore .....
tutta la zona:
piscina ex albergo
tutto in stato di abbandono

zona SAN GIULIANO TERME
vergogna
NUVOLE
di Renzo Antichi
IUC:salute!

2/9/2014 - 10:12

Passato l’affannoso periodo riguardante le scadenze della dichiarazione dei redditi, dell’IMU e della TASI, in attesa dei prossimi impegni, cerchiamo di capire a che punto stiamo, cosa abbiamo fatto e cosa ancora dobbiamo fare per ottemperare ai nostri doveri fiscali e contributivi.
Soprassediamo in merito alla dichiarazione dei redditi poiché già allenati alla sua gestione e focalizziamo invece l’attenzione sulla IUC (sembra uno starnuto …), novità dell’anno.
 
Istituita con la finanziaria 2014, la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata in due componenti:
-componente IMU, di natura patrimoniale, dovuta dai possessori d’immobili esclusa l’abitazione principale non di lusso;
-componente servizi a sua volta articolata in:
 ˃TASI (tributo per i servizi indivisibili) finalizzata a fronteggiare i costi che i comuni sostengono per la manutenzione delle strade, l’illuminazione pubblica, la vigilanza urbana, ecc.
 ˃TARI (tassa sui rifiuti) utilizzata per coprire i costi per la gestione dei rifiuti urbani (ex TARES).
 
Per quanto riguarda l’IMU le conoscenze precedenti ci consentono di gestirla abbastanza agevolmente. La novità di quest’anno riguarda le abitazioni principali non di lusso per le quali l’IMU non è dovuta. Pagano invece quelle individuate nelle categorie A1, A8 e A9 pur con aliquote ridotte.
Anche sulla tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI), non ci sono molte cose da chiarire rispetto al passato.
Merita invece un po’ di attenzione la TASI perché trattasi di una new entry per il contribuente.
 
Essa è dovuta da chi possiede o detenga l'unità immobiliare soggetta al tributo compresa l'abitazione principale e le aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli (restano esclusi alcuni tipi d’immobili con particolari utilizzi).
L'aliquota base della TASI è dell'1‰ ma i singoli comuni, con proprie delibere, possono variarla.
Per il 2014 l’aliquota non può superare:
-il 3,3‰ per l’abitazione principale, se il comune ha deliberato le detrazioni. Nel caso contrario l’aliquota scende al 2,5‰;
-l’11,4‰ per gli altri immobili sempre se il comune ha deliberato le detrazioni, nel caso contrario non potrà superare il 10,6‰.
In sintesi l’addizionale dello 0,8‰ (differenza fra i valori citati), per l’abitazione principale e gli altri immobili, può essere inserita dai comuni a condizione che per le abitazioni principali e le unità immobiliari a esse equiparate, il comune preveda detrazioni d’imposta, o altre misure “… tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI, equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU riguardo alla stessa tipologia d’immobili…”.
 
Nel deliberare le aliquote, i Comuni devono rispettare un vincolo imposto dalla Legge di Stabilità, vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI per ciascuna tipologia d’immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31/12/2013 (10,6‰ al netto dell’aumento dello 0,8‰ consentito alle condizioni suesposte).
Il tributo è calcolato sulla stessa base imponibile dell’IMU.
Facciamo un esempio di calcolo riferito all’abitazione principale:
-rendita catastale x 1,05 = rendita catastale rivalutata
- rendita catastale rivalutata x 160 = valore catastale
-valore catastale x aliquota comunale = imposta lorda
-imposta lorda – detrazione (se deliberata) = imposta dovuta


E’ tenuto al versamento anche chi occupa fabbricati locati, nella misura che va dal 10 al 30% dell’imposta.
In merito agli immobili locati si deve fare la seguente precisazione.
L’art. 1/681 della “Finanziaria 2014” dispone:
“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria…”.
Da ciò si deduce che per gli immobili concessi in locazione/comodato si presentano due distinte obbligazioni:
-una per l’inquilino/comodatario in base alla misura stabilita dal comune (comunque compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo);
-una per il proprietario che corrisponderà la restante parte del tributo.
La presenza di due distinte obbligazioni comporta pertanto l’assenza di solidarietà nel pagamento, cioè proprietario e inquilino restano singolarmente responsabili del pagamento del tributo.
Nel caso di locazione/comodato inferiore a sei mesi la TASI è dovuta esclusivamente dal proprietario.
Esempio: il sig. Rossi ha locato l’appartamento al sig. Bianchi per tre mesi e in seguito al sig. Verdi per cinque mesi. Il sig. Rossi paga integralmente il tributo, anche se il periodo complessivo di locazione è pari a otto mesi.
In caso di pluralità di possessori (ma ciò vale anche per i detentori) sono tutti tenuti in solido al pagamento dell’obbligo tributario.
 
Per il 2014 la TASI deve essere versata in maniera differenziata a seconda che il comune abbia o no deliberato le relative aliquote entro una determinata data.
Infatti, se il comune ha emesso le competenti delibere entro il 23 maggio u.s., il versamento della prima rata doveva essere eseguito entro il 16 giugno per qualsiasi tipologia d’immobile (abitazione principale e immobili diversi), mentre la seconda rata dovrà essere pagata entro il 16 dicembre p.v.
Nel caso invece che il comune non abbia deliberato entro la data di cui sopra, ma comunque pubblichi la delibera sul portale per il federalismo fiscale entro il 18 settembre, il versamento deve essere differenziato:
-per l’abitazione principale entro il 16 dicembre in unica soluzione. Da rilevare che nelle specifiche delibere comunali possono essere assimilati all’abitazione principale anche altri immobili (ad esempio quello concesso in comodato ai genitori o ai figli che la utilizzano come abitazione principale).
Le agevolazioni previste per l’abitazione principale sono estese anche alle pertinenze di quest’ultima ascrivibili alle categorie C/2-C/6-C/7 nella misura massima di una per categoria.
-per gli immobili diversi dall’abitazione principale il versamento della prima rata deve essere fatto entro il 16/10, mentre la seconda rata dovrà essere pagata entro il 16 dicembre.
Nel caso infine che il comune non pubblichi la delibera sul portale del federalismo fiscale entro il 18 settembre, l’imposta sarà calcolata applicando l’aliquota di base dell’1‰ e il versamento dovrà essere fatto in unica soluzione entro il 16 dicembre.
 
In chiusura di queste note si ricorda che in sede di conversione del “Decreto Renzi” è stato disposto quanto segue:
-se nella delibera comunale viene omessa la percentuale di riparto fra proprietario e inquilino la stessa è prevista, ex lege, nella misura del 10%;
-è stata inoltre prevista la non sanzionabilità del contribuente in caso di ritardato o insufficiente pagamento della rata in scadenza al 16/6/2014, applicando quanto previsto dallo “Statuto del Contribuente”. Spetta ai Comuni stabilire la scadenza entro cui i contribuenti possono eseguire i versamenti senza il pagamento di sanzioni e interessi.
 
L’articolo è stato redatto in collaborazione con il CAF ACLI di Pisa. 

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5/9/2014 - 12:14

AUTORE:
caterina capozio

E' una rarità trovare tanta chiarezza e completezza in merito ad argomenti fiscali sempre così complicati.Grazie!Caterina