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Nei suoi numerosi articoli sulla storia del territorio, Franco Gabbani ha finora preso come riferimento, personaggi o avvenimenti storici, inquadrandoli nella cornice degli usi e delle norme dell'epoca.

Questa volta prende spunto da situazioni e argomenti curiosi, spigolature come le chiama.

Al di là dei fatti precisi, quello che colpisce particolarmente, è il linguaggio usato nei documenti, non solo formale e involuto, come da sempre ci ha abituato la burocrazia, ma spesso anche di difficile comprensione, esplicitando l'evoluzione continua della lingua e dei termini. 

leggo sulla testata online Pisa today che si è verificato .....
. . . che sei amico curioso, chiedi all'amico del .....
. . . dicci ndove, il come ed il perché la minoranza .....
. . . anche oggi, pardon ieri, s'è votato con la .....
per pubblicare scrivere a: spaziodonnarubr@gmail.com
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Incontrati per caso...
di Valdo Mori
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Dalla pagina di Elena Giordano
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storie Vere :Matteo Grimaldi
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Incontrati per caso...
di Valdo Mori
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Libero caro
mio dolce tesoro
più ti guardo, ti "esploro"
più sembri un capolavoro
Un'inesauribile fonte
di emozioni
una sorgente
un erogatore .....
tutta la zona:
piscina ex albergo
tutto in stato di abbandono

zona SAN GIULIANO TERME
vergogna
NUVOLE
di Renzo Antichi
Novità F.24

24/9/2014 - 8:05

Dal 1° ottobre prossimo abbiamo novità in arrivo per l’F.24 (che non è un aereo, ma il modello di pagamento unificato dell’Agenzia delle Entrate). Novità che, per coloro che non si rivolgono a commercialisti o intermediari, può creare qualche piccolo problema organizzativo.
 
L’art. 11 della legge 24 aprile 2014 n°66 decreta:
 
“1.  L'Agenzia  delle  entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, … omissis ….
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, sono eseguiti:
    a) esclusivamente mediante i servizi   telematici messi   a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
    b) esclusivamente mediante i servizi   telematici messi   a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
    c) esclusivamente mediante i servizi   telematici messi   a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
  3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia  delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in  tal  senso da  parte  dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.”
 
Da quanto sopra disposto ne deriva che i versamenti per tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi (ovvero quelli richiamati nel citato art.17 del DL 9 luglio 1997, n. 241) dal 1° ottobre 2014 potranno essere fatti con F.24 cartaceo solo dai contribuenti non titolari di partita IVA a condizione che l’importo da pagare non sia superiore a €. 1.000, senza compensazioni (si ricorda che la compensazione, espressione di civiltà giuridica, consente di poter utilizzare l’eventuale credito nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria per il contenimento di debiti verso la stessa. Credito che può anche essere richiesto a rimborso, oppure utilizzato come tale nella successiva dichiarazione annuale).
Il limite dei 1.000 euro è riferito al saldo finale dell’F.24 e non alle eventuali singole imposte all’interno dello stesso.
Il mancato uso dell’F.24 cartaceo implica automaticamente l’impossibilità di pagare in contanti, o con assegni o vaglia di vario genere.
E allora?
Allora bisogna aver pazienza e se vogliamo fare da soli, senza dover chiedere aiuto ad altri (commercialista, consulente del lavoro, ecc.) dobbiamo aprire un conto corrente con una banca e richiedere un servizio di “Home/remote banking” (ovvero quel servizio che consente di fare operazioni bancarie tramite collegamenti telematici. In sintesi, operare da casa o comunque a distanza). La banca deve essere compresa fra quelle che hanno aderito al sistema di pagamento dell’F.24 via internet (sono molte).
Stesso percorso si può fare anche con le Poste.
Finito qui?
No, il servizio di cui sopra potrebbe non essere sufficiente nel caso in cui l’F.24 da trasmettere presenti un saldo a zero (si ricorda che l’F.24 non può avere un saldo negativo), ovvero quando attraverso la “compensazione” il debito viene totalmente assorbito dal credito.
In tal caso non potrà essere utilizzato il servizio telematico di banche o Poste.
E allora?
Allora, sempre se vogliamo fare da soli, dobbiamo utilizzare i servizi “Fisconline” o “Entratel” dell’Agenzia delle Entrate che consentono di compilare e spedire gli F.24 telematici. Detti servizi si possono utilizzare tramite preventivo accreditamento che termina con il rilascio del PIN e della password di accesso.
 
Riepilogando (sempre per chi vuole fare da solo):
 
F.24 senza compensazioni con saldo non superiore a 1.000 euro
Non cambia niente
 
F.24 senza compensazioni con saldo superiore a 1.000 euro
oppure
F.24 comprendente compensazioni con saldo positivo di qualsiasi importo
Pagamento tramite “Home/remote banking” oppure tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
 
F.24 comprendente compensazioni con saldo a zero
Pagamento esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
 
I limiti di cui sopra si aggiungono a quelli già previsti dalle disposizioni vigenti in materia per i titolari di partita IVA.
 
Descritta la norma, resta un dubbio. Il frazionamento.
Il contribuente senza partita IVA forse potrebbe frazionare il debito (in partenza superiore a 1.000 euro), per la stessa scadenza, con più F.24 cartacei ciascuno dei quali non superi la cifra fatidica. Per raggiungere lo scopo si potrebbero spacchettare i vari codici tributo su più F.24, oppure ripartire un solo codice su più modelli.
Tecnicamente sembrerebbe possibile, normativamente non è così scontato.
E’ opportuno attendere il parere dell’Agenzia delle Entrate prima di procedere.
 
Agenzia delle Entrate che in merito alla tematica in parola ha già fornito le seguenti indicazioni operative:
-i contribuenti che utilizzano F.24 già precompilati dagli enti impositori (Comuni, ecc.) possono continuare a utilizzare il modello cartaceo anche per saldi finali superiori a 1.000 euro, sempre a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
-considerato che al 1° ottobre 2014 molti contribuenti hanno già in atto percorsi fiscali che prevedono per l’anno in corso versamenti rateali, questi potranno continuare a eseguire i versamenti successivi con la stessa modalità (F.24 cartaceo) fino al 31 dicembre a prescindere dall’importo e dall’eventuale compensazione;
-i soggetti che utilizzano agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.
 
La stessa Agenzia ha inoltre fornito precisazioni (che per praticità riteniamo di non riportare) in merito “ai versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente”
 
L’articolo è stato redatto in collaborazione con il CAF ACLI di Pisa.
 

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24/9/2014 - 17:44

AUTORE:
caterina

pur nella complessità della materia,l'articolo è molto chiaro e di grande aiuto.
caterina