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È possibile dipingere il silenzio?Questa è la domanda che si poneva la nuova mostra di Gavia al Real Collegio di Lucca, cercando una risposta nelle immagini dipinte. 
E la mostra ha rappresentato quello che l'artista stessa ama, uno spazio di incontro e di condivisione di un senso comune all’interno di una situazione pittorica, materiale e artistica ma anche in particolare il luogo dove possa emergere una realtà di emozioni che attingano dentro ogni nostra sensibilità intima e “silenziosa”. 

. . . niente, mi sa che bisogna riformare l' ISTAT. .....
. . . ci sono più i premi di una volta.
Quest'anno .....
. . . . operò bene con il miglior tecnico di tutti .....
Con la nuova alluvione in Emilia è sparito anche il .....
per pubblicare scrivere a: spaziodonnarubr@gmail.com
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Incontrati per caso...
di Valdo Mori
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Incontrati per caso...
di Valdo Mori
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di Emanuele Cerullo
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Quest'aria frescolina allieta,
desta
gìà da quando si traffica in cucina
con la moka, primiero pensiero
dopo la sveglia mattutina
Con queste .....
Nel paese di Pontasserchio la circolazione è definita "centro abitato", quindi ci sono i 50km/ h max

Da dopo la Conad ci sono ancora i 50km/ h fino .....
NUVOLE
di Renzo Antichi
Arriva l'ISCOP

8/11/2014 - 11:27

Ecco una nuova imposta per chi possiede immobili (o è detentore di altro diritto reale di godimento come usufrutto, abitazione, ecc.) siti nel territorio comunale di Pisa. 
Evidenziamo subito i casi dove il tributo non si applica:
-fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
-unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
-fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
-casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento legale incidente sugli effetti civili del matrimonio;
-in alcuni casi riguardanti immobili posseduti dal personale appartenente a certi ordinamenti militari o similari;
-fabbricati rurali a uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola.
Ovviamente le esenzioni di cui sopra spettano limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono i presupposti.
 
L’ISCOP (imposta di scopo) trae origine dall’art. 1, commi da 145 a 151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni, modifiche e conferme.


Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“…. omissis …
145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.
… omissis …
147. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;

f) opere di restauro;

g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;

h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;

i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.
….. omissis …..”

 Il comune di Pisa utilizzerà il gettito dell’imposta, che sarà dovuta per gli anni 2014, 2015 e 2016, per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
Via Livornese – Riqualificazione – II lotto (anno d’intervento 2016)
Sottopasso carrabile di Putignano (anni d’intervento 2014-2015-2016)
Pisa nord – Sistemazione idraulica (anni d’intervento 2014-2015-2016)
 
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile dell'IMU l'aliquota dello 0,5 per mille.
Facciamo un esempio ipotizzando, per un’abitazione soggetta a ISCOP, una rendita catastale di 600 euro:
-600 euro (rendita catastale) x 1,05 (coefficiente di rivalutazione) = 630 euro (rendita catastale rivalutata)
-630 euro x 160 (coefficiente moltiplicatore) = 100.800 euro (base imponibile)
-100.800 euro x 0,5‰ (aliquota) = 50,40 euro (imposta da pagare)


Per l’ISCOP non sono previste detrazioni e l’importo è dovuto interamente al comune di Pisa, nessun gettito è riservato allo stato. L’imposta deve essere pagata in unica soluzione entro il 16/12/2014 tramite mod. F24 (codice tributo 3926) o con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. Gli enti non commerciali dovranno eseguire il versamento utilizzando esclusivamente il predetto modello F24.


Qualora il comune non iniziasse i lavori delle opere pubbliche in parola entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, dovrà provvedere, entro i due anni successivi, al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti.


L’articolo è stato redatto in collaborazione con il CAF ACLI di Pisa.

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