Il 15 novembre p.v. L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme apre la stagione del Teatro Rossini di Pontasserchio, con la direzione artistica di Martina Favilla - Presidente dell’Associazione Antitesi Teatro Circo. Una proposta artistica originale e di grande rilevanza, sostenuta dal Comune di San Giuliano Terme, Regione Toscana, Ministero della Cultura, che posiziona la città di San Giuliano Terme come area della cultura e della multidisciplinarietà con particolare attenzione all’inclusione sociale e alle nuove generazioni, con metodologie innovative.
Dall’1 gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme per la determinazione “dell’Indicatore della situazione economica equivalente” (ISEE). La normativa è abbastanza complessa e, per ogni singolo caso, si possono aprire percorsi completamenti diversi. Queste righe non hanno la pretesa di trattare in modo esaustivo la materia in parola, ma solo di presentare una serie di elementi di base utili per entrare nella logica della norma.
L’ISEE sarà richiesto dalle strutture competenti al momento in cui chiederemo prestazioni sociali a condizioni agevolate, o agevolazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utilità, cioè quelle prestazioni/agevolazioni le cui erogazioni o le partecipazioni al costo, non sono destinate alla generalità dei soggetti, ma dipendono dalla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (sanità, scuola, servizi di pubblica utilità, ecc.).
L’indicatore, che misura la condizione economica in base alla composizione della famiglia sommando redditi e patrimoni di ciascuno (con alcune franchigie), non è di nuova istituzione ma si presenta più severo rispetto al precedente, sia nella fase di elaborazione, sia in quella dei successivi controlli.
Le novità più rilevanti sono:
-l’utilizzo dell’anagrafe tributaria già nella fase di calcolo dell’ISEE;
-l’ampliamento delle componenti reddituali e patrimoniali;
-la possibilità di utilizzare un “ISEE corrente” alla presenza di particolari situazioni.
Inoltre non abbiamo più, come nel passato, un solo ISEE valido per tutte le prestazioni ma indicatori differenziati in funzione delle specifiche situazioni. Più precisamente abbiamo un:
-ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
-ISEE università per accedere alle prestazioni agevolate previste per lo studio universitario;
-ISEE sociosanitario per accedere alle prestazioni sociosanitarie come l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti;
-ISEE sociosanitario-residenze per le prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali) per le persone non assistibili a domicilio;
-ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
-ISEE corrente per consentire di calcolare un indicatore aggiornato quando si verifichino improvvise rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi come la perdita del posto di lavoro o la sospensione dell’attività lavorativa.
Proviamo a entrare sia nel metodo (come procedere) sia nel merito (cosa di fatto interviene nella determinazione dell’ISEE) per arrivare al calcolo del nostro indicatore.
Metodo
Il primo passo è la compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Si tratta di un documento nel quale saranno inserite tutte le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale del nostro nucleo familiare. Dette informazioni sono tutte autodichiarate con esclusione di quelle assunte direttamente dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate (redditi ai fini IRPEF) o dell’INPS (trattamenti assistenziali e altro). Chi la presenta si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la DSU MINI che consente di calcolare l’ISEE Standard o Ordinario. Invece, alla presenza di situazioni particolari, si devono fornire informazioni aggiuntive e quindi compilare altre forme di DSU per ottenere ISEE specifici come sopra riportato.
La DSU è composta di:
- un Modello base, relativo al nucleo familiare;
- Fogli allegati, relativi ai singoli componenti;
ed eventualmente da moduli aggiuntivi, moduli sostitutivi e moduli integrativi in relazione al tipo di prestazione agevolata che si vuole richiedere.
La DSU può essere presentata, all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o all’INPS.
Al momento della presentazione la DSU contiene solo le informazioni autodichiarate. In tale fase, pertanto, al dichiarante non viene rilasciato l’ISEE calcolato, ma solo una ricevuta di avvenuta presentazione; per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Al termine di questa fase, l’INPS rende disponibile al dichiarante l’attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, e gli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi e utilizzati per il calcolo, in sintesi l’elaborato finale. Elaborato dovrà essere reso disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta e sarà valido fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
L’attestazione potrà essere utilizzata da qualsiasi componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate e agevolazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utilità.
Merito
Il percorso diventa difficile da affrontare. Tanti sono i sentieri che si aprono davanti, ognuno di quali con ramificazioni spesso diverse dal precedente.
Anche qui come riferimento prendiamo in considerazione la DSU MINI e cerchiamo di dare una panoramica della sua struttura e dei suoi contenuti principali. Struttura e contenuti che comunque ritroveremo anche negli altri indicatori differenziati.
Notizie relative al nucleo familiare
Fanno parte del nucleo familiare i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, con la precisazione che i coniugi appartengono al medesimo nucleo familiare, anche se hanno una diversa residenza anagrafica, salvo che non sia intervenuta una separazione giudiziale o consensuale omologata.
I figli minori di anni 18 fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono.
L’appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini IRPEF, non conviventi, è ristretta ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza prole.
Notizie relative ai redditi
La situazione reddituale del nucleo familiare è data dalla somma dei redditi di ciascun componente riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (per una dichiarazione presentata nel 2015, si devono considerare i redditi percepiti nel 2013).
Il reddito di ciascun componente è dato, oltre che dal reddito complessivo ai fini IRPEF, anche da ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie d’imposta o prodotta all’estero, ovvero ogni altra componente reddituale esente da imposta.
Dalla somma dei redditi di cui sopra sono detratti alcuni importi come:
-gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale;
-le spese relative alla situazione di disabilità (fino a un massimo di 5.000 euro);
-i redditi agrari degli imprenditori agricoli;
-una quota dei redditi da lavoro dipendente, o da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.
Dalla rimanenza relativa (somma dei redditi dei componenti il nucleo, decurtata delle detrazioni sopra specificate) sono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare. Sinteticamente:
- il valore del canone annuo dell’eventuale contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro (tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo il secondo);
- spese e franchigie riconosciute alle persone con disabilità.
Per le spese e le franchigie relative al nucleo familiare si fa riferimento all’anno solare precedente la presentazione della DSU (per una dichiarazione presentata nel 2015, si deve fare riferimento a spese e franchigie relative al 2014).
Notizie relative al patrimonio
Il patrimonio del nucleo familiare è determinato sommando, per ciascun componente, il valore posseduto di quello immobiliare e mobiliare.
Relativamente al patrimonio immobiliare gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU, eventualmente al netto del mutuo residuo, focalizzato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Non dovranno essere considerati i beni posseduti successivamente a tale data mentre dovranno essere considerati i beni in possesso al 31 dicembre anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.
Il valore dell’abitazione principale, sempre calcolato al netto dell’eventuale mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro (incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo il secondo). La parte eccedente tale valore è considerata in misura pari a due terzi.
È rilevato anche il patrimonio immobiliare all’estero facendo riferimento alle regole previste per l’IVIE (una specie di IMU sugli immobili all’estero). E’ considerata casa di abitazione quella alla data di presentazione della DSU.
Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare riportiamo di seguito un breve elenco di alcune delle componenti che lo costituiscono, anche se detenute all’estero:
-depositi e conti correnti bancari e postali;
-titoli di Stato ed equiparati;
-obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;
-azioni o quote di organismi d’investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri;
-contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione.
Ai fini contabili quali valori vengono considerati?
Per i conti correnti bancari e postali è rilevato il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.
Per le altre disponibilità finanziarie, il loro reddito figurativo è determinato applicando al patrimonio complessivo il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro o, se inferiore, il tasso d’interesse legale in vigore al 1° gennaio, maggiorato di un punto.
Il patrimonio mobiliare gode di una franchigia articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6.000 euro aumentati di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro). La predetta franchigia è incrementata di euro 1.000 per ogni figlio componente il nucleo.
Merita infine segnalare che devono essere autodichiarati anche gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della DSU. Per ogni inserimento dovrà essere fornita la targa o gli estremi di registrazione presso il registro competente.
Queste informazioni vanno inserite ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell’attività di accertamento della Guardia di Finanza.
Calcolo dell’ISEE
Potremmo fermarci qui, con la speranza di aver fatto un po’ di chiarezza per un argomento abbastanza complesso.
Però qualcuno potrebbe chiedersi come viene determinato il valore numerico di un ISEE che poi, alla fine dei conti, è ciò che interessa.
Brevemente.
La somma dell’indicatore della situazione reddituale (derivato dalle notizie relative ai redditi) e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale (derivato dalle notizie relative al patrimonio) rapportata a un parametro di una scala di equivalenza, valore normativamente fissato che risente della composizione numerica e della tipologia del nucleo familiare (più di due figli e presenza di figli minori), determina il valore dell’ISEE:
ISEE = ISR + 20% ISP
parametro
ISR = Indicatore situazione reddituale
ISP = Indicatore situazione patrimoniale
parametro = valore variabile normativamente fissato
I valori risultanti vengono infine raggruppati in fasce:
-prima fascia fino a €. 36.151,98
-seconda fascia da €. 36.151,99 a €.70.000
-terza fascia da €. 70.001 a €. 100.000
-quarta fascia oltre €. 100.000
L’ISEE corrente
Per terminare un’ultima informazione.
Abbiamo visto che l’ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Si potrebbe però verificare una significativa variazione del reddito determinata, per esempio, dalla perdita del posto di lavoro, tale da non riflettere più la reale situazione economica del nucleo familiare.
Pertanto se già abbiamo un ISEE in corso di validità, al verificarsi di quanto sopra, è data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi.
Ciò sarà possibile se alla variazione lavorativa di uno dei componenti si assocerà una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto a quella individuata nell’ISEE precedentemente calcolato.
Se il componente del nucleo familiare nei confronti del quale è intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, l’ISEE corrente potrà essere basato anche solo sui redditi degli ultimi due mesi, che saranno moltiplicati per sei.
L’ISEE corrente è valido per due mesi dal momento della presentazione della DSU.
L’articolo è stato redatto in collaborazione con il CAF-ACLI di Pisa.