Il 15 novembre p.v. L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme apre la stagione del Teatro Rossini di Pontasserchio, con la direzione artistica di Martina Favilla - Presidente dell’Associazione Antitesi Teatro Circo. Una proposta artistica originale e di grande rilevanza, sostenuta dal Comune di San Giuliano Terme, Regione Toscana, Ministero della Cultura, che posiziona la città di San Giuliano Terme come area della cultura e della multidisciplinarietà con particolare attenzione all’inclusione sociale e alle nuove generazioni, con metodologie innovative.
Le note che seguono non sono, e non devono essere, il frutto della fantasia o di considerazioni personali, sono invece un concentrato delle norme redatte in materia dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto le stesse non sono rivolte ai professionisti e a coloro che gestiscono la materia in parola. Sono invece indirizzate all’utente finale, al contribuente, sperando di portare qualche lampo di conoscenza, o di maggiore comprensibilità, in un argomento la cui digeribilità non sempre è immediata.
Una buona lettura delle istruzioni per la compilazione del 730, redatte dall’amministrazione finanziaria, è senz’altro più esaustiva.
Iniziamo a dire che abbiamo due tipi di 730, quello precompilato (new entry) e quello ordinario.
Il 730 precompilato
E’ una delle novità fiscali dell'anno in corso e dal 15 aprile sarà messo a disposizione degli utenti a cura dell’Agenzia delle Entrate. Messo a disposizione non significa spedito a casa! Significa che si potrà scaricare dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate in un “cassetto fiscale privato” al quale si accederà attraverso un PIN da richiedere all’Agenzia stessa che lo rilascerà, gratuitamente, in due tempi. Le prime quattro cifre saranno fornite al momento della richiesta, le ultime sei cifre saranno spedite per posta entro 15 giorni.
Chi può fruirne
Non tutti i contribuenti troveranno il 730 precompilato, esso sarà reso disponibile ai:
-lavoratori dipendenti e pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 e quest’anno hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (documentazione reddituale che, dall’anno in corso, sostituisce il vecchio CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014;
-contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.
Quali informazioni comprende
Nella nuova dichiarazione precompilata troveremo dati in parte già conosciuti dall’Agenzia delle Entrate e in parte comunicati dai soggetti esterni. In particolare:
-i dati contenuti nella Certificazione Unica (familiari a carico, reddito di lavoro dipendente, trattenute IRPEF, trattenute di addizionale regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale);
-i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti preposti;
-gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici);
-alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili, le informazioni riguardanti fabbricati e terreni).
Sicuramente non troveremo i dati relativi alle spese mediche o d’istruzione, di quelle funebri, delle eventuali erogazioni fatte alle Onlus, delle spese sportive e in parte di quelle edili o finalizzate al risparmio energetico relative all’anno 2014.
Come presenteremo il 730 precompilato
Potremo presentarlo direttamente, con o senza modifiche, oppure farlo tramite il sostituto d’imposta, un CAF o un professionista abilitato.
Presentazione diretta senza modifiche
Se il 730 sarà accettato così come proposto dall’Agenzia delle Entrate, l’invio avverrà tramite il sito internet dell’Agenzia stessa. In tal caso il contribuente dovrà:
-indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
-compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprimerà alcuna preferenza;
-verificare che i dati già indicati siano corretti e completi.
Il contribuente avrà a disposizione, nella stessa sezione del sito internet, la ricevuta di avvenuta presentazione.
Presentazione diretta con modifiche
Se invece il contribuente intenderà apportare modifiche al 730 precompilato perché alcuni dati risulteranno non corretti o incompleti, oppure vorrà aggiungere un reddito non presente ovvero dedurre o detrarre oneri non riportati (ad esempio le spese mediche sostenute), elaborerà un nuovo 730 dopodiché precederà come nel caso precedente.
Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito internet, sarà messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Presentazione al sostituto d’imposta
Chi presenterà la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), dovrà consegnare allo stesso un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato, nonché il modello 730-1 (utilizzato per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef) in busta chiusa. Detto modello dovrà essere consegnato, anche se non sarà espressa alcuna preferenza. Sulla busta dovranno essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale.
Entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegnerà al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il modello 730-3 (prospetto di liquidazione), con l’indicazione dell’eventuale rimborso che sarà erogato o delle eventuali somme che saranno successivamente trattenute.
Presentazione al CAF o al professionista abilitato
Anche in questo caso il contribuente dovrà consegnare delega e modello 730-1 esattamente come nel caso precedente, inoltre dovrà sempre esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per attestare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, ovvero tutti gli elaborati che comprovino il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste. La documentazione sarà conservata in originale dal contribuente e in copia dal CAF o dal professionista.
Sia i CAF sia i professionisti abilitati rilasceranno un visto di conformità, ossia una certificazione della correttezza dei dati.
Entro il 7 luglio, il CAF, o il professionista abilitato, consegnerà al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il modello 730-3 (prospetto di liquidazione), con l’indicazione del rimborso che sarà erogato o delle somme che saranno successivamente trattenute. Nel 730-3 saranno evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista.
Quando presenteremo il 730 precompilato
Il 730 precompilato dovrà essere presentato entro il 7 luglio, qualunque sia il modo di presentazione.
Responsabilità
Per i 730 precompilati, modificati o non, presentati tramite CAF o professionista abilitato, la responsabilità sull’esattezza dei dati contenuti si sposterà dal contribuente all’intermediario in quanto soggetto tenuto ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione. In altri termini il CAF o il professionista abilitato, nel caso di motivate contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà tenuto al pagamento dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi salvo che l’infedeltà della dichiarazione scaturisca da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Il 730 ordinario
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico).
Deve utilizzare il modello 730 ordinario anche il contribuente che non riceve quello precompilato salvo il caso in cui la particolarità dei redditi percepiti (per esempio redditi d’impresa) non imponga l’utilizzo del modello Unico.
Il modello 730 ordinario può essere presentato, entro il 7 luglio, al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (in questo caso deve essere già compilato), al CAF o al professionista abilitato.
Per il modello 730 ordinario si deve evidenziare come non sia più possibile procedere, come negli anni passati, con la compilazione a casa e la successiva consegna senza compenso alcuno all’intermediario.
Inoltre il contribuente che presenterà la dichiarazione tramite CAF o professionista abilitato dovrà esibire tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione stessa, che non sarà allegata al 730, ma dovrà essere conservata per eventuali controlli a cura dell’amministrazione finanziaria.
Anche in questo caso l’intermediario dovrà apporre il visto di conformità e pertanto sarà responsabile dell’esattezza dei dati contenuti nel 730 salvo i casi di condotta dolosa, o colposa, del contribuente.
Alcune novità del 730-2015
Per terminare riportiamo le più significative novità che troviamo nel 730/2015:
- il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica (CU) che contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi. Alcune delle informazioni contenute nella CU prima si trovavano nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti;
-ricalcolo dell’eventuale “bonus IRPEF” percepito nel 2014 in relazione ai redditi presenti nel 730/2015;
-per le locazioni con opzione per la “cedolare secca” l’aliquota agevolata è ridotta da 15 al 10% per i contratti a canone concordato;
-l’opzione per la “cedolare secca” è stata estesa anche ad altri tipi di fabbricati purché locati a studenti universitari e messi a disposizione dei comuni;
-è riconosciuta una deduzione dal reddito per l’acquisto o la costruzione d’immobili abitativi da destinare alla locazione per un periodo non inferiore a otto anni;
-agli inquilini degli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione in relazione al reddito posseduto. Detrazione che, risultando superiore all’imposta lorda, genera un credito per la parte che non ha trovato capienza nell’imposta stessa;
-prorogate detrazioni per spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con le limitazioni già esistenti, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, per gli interventi concernenti le misure antisismiche;
-sono cambiati diversi valori per deduzioni e detrazioni varie;
-non si possono più dedurre i contributi sanitari obbligatori versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.
L’articolo è stato redatto in collaborazione con il CAF-ACLI di Pisa.