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MES.
Meccanismo europeo di stabilità
(EN) European Stability Mechanism(FR) Mécanisme européen de stabilité(DE) Europäischer Stabilitätsmechanismus(ES) Mecanismo Europeo de Estabilidad
Fondazione
27 settembre 2012
Il Meccanismo europeo di stabilità (MES), detto anche Fondo salva-Stati (in inglese European Stability Mechanism; ESM), è un'organizzazione internazionale a carattere regionale nata come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro (art. 3), istituita dalle modifiche al Trattato di Lisbona (art. 136) approvate il 23 marzo 2011 dal Parlamento europeo e ratificate dal Consiglio europeo a Bruxelles il 25 marzo 2011
Esso ha assunto però la veste di organizzazione intergovernativa (sul modello del FMI), a motivo della struttura fondata su un consiglio di governatori (formato da rappresentanti degli stati membri) e su un consiglio di amministrazione e del potere, attribuito dal trattato istitutivo, di imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi aderenti al fondo-organizzazione
Il Consiglio Europeo di Bruxelles del 9 dicembre 2011, con l'aggravarsi della crisi dei debiti pubblici, decise l'anticipazione dell'entrata in vigore del fondo, inizialmente prevista per la metà del 2013, a partire da luglio 2012. Successivamente, però, l'attuazione del fondo è stata temporaneamente sospesa in attesa della pronuncia da parte della corte costituzionale della Germania sulla legittimità del fondo con l'ordinamento tedesco. La Corte Costituzionale Federale tedesca ha sciolto il nodo giuridico il 12 settembre 2012, quando si è pronunciata, purché vengano applicate alcune limitazioni, in favore della sua compatibilità con il sistema costituzionale tedesco
Il MES sostituisce il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), nati per salvare dall'insolvenza gli stati di Portogallo e Irlanda, investiti dalla crisi economico-finanziaria.
Il MES è attivo da luglio 2012 con una capacità di oltre 650 miliardi di euro, compresi i fondi residui dal fondo temporaneo europeo, pari a 250-300 miliardi.
Il MES è regolato dalla legislazione internazionale e ha sede in Lussemburgo. Il fondo emette prestiti (concessi a tassi fissi o variabili) per assicurare assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà e acquista titoli sul mercato primario (contestualmente all'attivazione del programma Outright Monetary Transaction), ma a condizioni molto severe. Queste condizioni rigorose "possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite" (art. 12).
Potranno essere attuati, inoltre, interventi sanzionatori per gli stati che non dovessero rispettare le scadenze di restituzione i cui proventi andranno ad aggiungersi allo stesso MES.[12] È previsto, tra le altre cose, che "in caso di mancato pagamento, da parte di un membro dell'Esm, di una qualsiasi parte dell'importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare [...] detto membro dell'Esm non potrà esercitare i propri diritti di voto per l'intera durata di tale inadempienza" (art. 4, c. 8).
Il fondo è gestito dal Consiglio dei governatori formato dai ministri finanziari dell'area euro, da un Consiglio di amministrazione (nominato dal Consiglio dei governatori) e da un direttore generale, con diritto di voto, nonché dal commissario UE agli Affari economico-monetari e dal presidente della BCE nel ruolo di osservatori. Le decisioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice (art. 4, c. 2).
Il MES emette strumenti finanziari e titoli, simili a quelli che il FESF emise per erogare gli aiuti a Irlanda, Portogallo e Grecia (con la garanzia dei paesi dell'area euro, in proporzione alle rispettive quote di capitale nella BCE), e potrà acquistare titoli di stati dell'euro zona sul mercato primario e secondario. Il fondo potrà concludere intese o accordi finanziari anche con istituzioni finanziarie e istituti privati. È previsto l'appoggio anche delle banche private nel fornire aiuto agli stati in difficoltà. In caso di insolvenza di uno Stato finanziato dallo MES, quest'ultimo avrà diritto a essere rimborsato prima dei creditori privati.
L'operato del MES, i suoi beni e patrimoni ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità da ogni forma di processo giudiziario (art. 32). Nell'interesse del MES, tutti i membri del personale sono immuni a procedimenti legali in relazione ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni e godono dell'inviolabilità nei confronti dei loro atti e documenti ufficiali (art. 35).[
Tuttavia, un collegio di cinque revisori esterni (art. 30, comma 1 e 2), indipendente e nominato dai governatori del fondo, ha accesso ai libri contabili e alle singole transazioni del MES. La composizione del collegio è così ripartita: un membro proviene dalla Corte dei Conti Europea, e altri due a rotazione dagli organi supremi di controllo degli Stati membri.
La Corte Costituzionale tedesca ha posto un limite al contributo tedesco al salvataggio dei Paesi in difficoltà, evitando comunque di vincolare ogni singola azione dell'Esm al giudizio del Parlamento.[15]
Approvazione dello statuto del MES[modifica | modifica wikitesto]
Lo statuto del Meccanismo europeo di Stabilità è stato approvato in attuazione di una decisione adottata dal Consiglio dell'Unione Europea del marzo 2011 che modifica l'art. 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale articolo riguarda le due modalità previste per la modifica dei trattati:
la revisione ordinaria tradizionale, per cui viene convocata una conferenza degli stati membri che negozia il trattato di revisione;
la revisione semplificata, che si basa sull'adozione da parte del Consiglio europeo di una decisione.
Quest'ultima procedura risulta essere più agevole e può essere attivata in base all'art. 48 del TFUE a certe condizioni: la decisione adottata non deve conferire all'UE nuove competenze, andando a modificare quelle già esistenti. Sulla base di questa norma, viene introdotto l'art. 136 sezione 3 del TFUE che si rivolge agli stati parti dell'area dell'euro, che possono stabilire un meccanismo attraverso cui dare assistenza per salvaguardare l'area dell'euro.
L'assistenza conferita è però sottoposta a una stretta condizionalità, uno strumento a disposizione dell'Unione economica e monetaria affinché gli stati adottino le misure necessarie per la stabilità economica, avendo come punto fermo il principio della responsabilità delle finanze pubbliche. Inoltre, il mandato a negoziare lo statuto del MES deve avvenire nel rispetto del diritto dell'Unione, vincolo che si ricava implicitamente dalla norma prevista.
Quote e diritti di voto[modifica | modifica wikitesto]
I diritti di voto di ogni Stato membro non sono capitari (voto personale), ma in proporzione al valore delle quote versate nel fondo. Le quote di capitale autorizzato e richiamabili sono emesse alla pari (prezzo uguale al valore nominale), senza essere in alcun modo gravate da oneri, mentre pegni ed ipoteche non sono trasferibili.
In caso di mancato pagamento, lo stato membro perde il diritto di voto finché non risolve la posizione debitoria, e il numero dei diritti di voto è ricalcolato fra gli altri stati. Ciascuno stato mantiene invece l'obbligo ("irrevocabile e incondizionato", art. 8, c. 4) di contribuire al capitale autorizzato, anche se diviene beneficiario o riceve assistenza finanziaria dal MES. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza della maggioranza relativa di due terzi dei membri aventi diritto di voto, che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
Nel concedere un sostegno alla stabilità, il MES inoltre persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato. Il tasso di interesse oltre alla copertura dei costi deve garantire un profitto al fondo dal ricevimento della richiesta (art. 9, comma 3).
La responsabilità di ciascun membro del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti.
Quote di partecipazione per stato membro[modifica | modifica wikitesto]
Secondo l'art. 11 del trattato istitutivo del MES, il criterio di ripartizione delle quote partecipative tra ciascun stato membro è basato sul modello di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali, a sua volta previsto dall'art. 29 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali, allegato al TUE e al TFUE: in particolare, la quota di partecipazione al MES è determinata tenuto conto, in pari misura, della popolazione dello stato membro in rapporto alla popolazione complessiva degli stati aderenti al fondo e del prodotto interno lordo del medesimo stato membro in rapporto a quello complessivo degli stati partecipanti al fondo.
Il MES ha un capitale autorizzato di 700 miliardi di € di cui solo 80 saranno versati dagli stati membri: i rimanenti 620 miliardi (se necessari) saranno raccolti attraverso apposite emissioni di obbligazioni sul mercato.
Il trattato prevedeva il pagamento del capitale in 5 rate annuali ma l'eurogruppo nella riunione del 30 marzo 2012 ha deciso che il pagamento sarà accelerato[informazione da attualizzare, passati quasi 6 anni] per essere completato entro la metà del 2014.
Stato membro del MES Percentuale di contributo
Numero diazioni
Sottoscrizione di capitale(miliardi di €)PIL nominale 2010(milioni di $)
Germania
27,1464%
1.900.248
190,0248
3.315.643
Francia
20,3859%
1.427.013
142,7013
2.582.527
Italia
17,9137%
1.253.959
125,3959
2.055.114
Spagna
11,9037%
833.259
83,3259
1.409.946
Paesi Bassi
5,717%
400.190
40,019
783.293
Belgio
3,4771%
243.397
24,3397
465.676
Grecia
2,8167%
197.169
19,7169
305.415
Austria
2,7834%
194.838
19,4838
376.841
Portogallo
2,5092%
175.644
17,5644
229.336
Finlandia
1,7974%
125.818
12,5818
239.232
Irlanda
1,5922%
111.454
11,1454
204.261
Slovacchia
0,824%
57.680
5,768
86.262
Slovenia
0,4276%
29.932
2,9932
46.442
Lussemburgo
0,2504%
17.528
1,7528
52.433
Cipro
0,1962%
13.734
1,3734
22.752
Estonia
0,186%
13.020
1,302
19.220
Malta
0,0731%
5.117
0.5117
7.801
Totale100.07.000.00070012.202.194
Modalità di assistenza
Secondo l'art. 3 del trattato istitutivo del MES, tale organizzazione si pone come obiettivo quello di raccogliere fondi e sostenere gli stati membri della stessa - perciò, coloro che hanno adottato la moneta unica - in caso di gravi problemi finanziari.
L'assistenza viene conferita su richiesta dello stato in difficoltà;
l'organo plenario del MES dà mandato alla Commissione europea affinché accerti se la crisi di quel dato stato possa avere un effetto contagio e portare perciò alla crisi dei paesi dell'area dell'euro. La Commissione verifica anche le condizione delle finanze pubbliche e definisce il fabbisogno finanziario di quel paese;
l'organo plenario del MES adotta poi la decisione di garantire assistenza in linea di principio.
Con l'avvio del negoziato della Commissione con lo stato, la BCE e il FMI (qualora venga richiesta assistenza anche a questa organizzazione), viene concluso un Memorandum d'intesa (memorandum of understanding). Nel memorandum viene specificata la condizionalità che dovrà rispettare alcuni parametri:
le decisioni eventuali devono essere adottate dal Consiglio dell'UE in base ai poteri che gli sono conferiti nel quadro della procedura dei disavanzi pubblici eccessivi;
il Managing director del MES propone poi i termini del memorandum, firmato dalla Commissione che sovrintende al rispetto della condizionalità prevista.
Nonostante MES e UE siano istituzioni distinte, esse agiscono in stretto coordinamento. In particolare, sono la Commissione europea e la BCE che si occupano della procedura con il MES.
Critiche[modifica | modifica wikitesto]
Diversamente da altri fondi di stabilità come il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, non è prevista la possibilità di un mero accantonamento contabile, ovvero il conferimento in proprietà o ipoteca di beni demaniali, e quindi di una sua definizione preventiva in assenza dell'applicazione degli aggiustamenti di bilancio, con i quali gli stati potrebbero in futuro reperire in tempi rapidi la quota di loro competenza, laddove richiesto dal fondo MES.
L'accantonamento contabile tuttavia potrebbe evitare il trasferimento e l'immobilizzo finanziario pluriennale di importanti risorse dei bilanci nazionali, comportando il rischio di scarso impiego nel fondo, laddove non è riscontrabile analoga rigidità nelle norme degli stati membri per l'accertamento e la valorizzazione dei beni e dei versamenti relativi al capitale sociale nelle società di capitali di diritto privato.
La legislazione europea non prevede inoltre un tetto massimo, deliberato da un organismo esterno, al leverage (rapporto fra indebitamento e capitale) fra capitale sociale autorizzato e esposizione debitoria verso gli Stati membri, quale strumento di governance per evitare che un fondo di garanzia indipendente con compiti di pubblica utilità, relative immunità e garanzie di riservatezza, possa trasformarsi in un soggetto speculativo.
Unica indicazione del rapporto con gli istituti di credito è la possibilità di finanziarsi nel mercato secondario e interbancario, senza cenni in merito alla facoltà di detenere azioni o strumenti derivati, conferibili dagli stati membri che hanno convertito aiuti alle loro banche in azioni di proprietà. Questione che porrebbe innanzitutto il problema di nazionalità delle banche, trasferendo il controllo a un soggetto estero e, per i suoi fini, privo di controllo politico. In secondo luogo la questione di sovrapposizione di competenze con la BCE, in rapporto di proprietà col MES e regolatore del settore bancario, oltreché unico soggetto avente strumenti per essere un prestatore di ultima istanza (laddove il MES non può praticare il quantitative easing, ovvero regolamentare le garanzie dei suoi prestiti senza le conseguenze del giudizio dei mercati).
Iter di ratifica
Nella tabella sono riportate le date riguardanti l'iter di ratifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità tra i paesi contraenti, che sono: Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania la Repubblica di Estonia, la Repubblica d'Irlanda, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica maltese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica Portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia.
La lista in calce è ordinata in base alla data di deposito degli strumenti di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Se la data di deposito coincide la lista è ordinata in base alla data di approvazione parlamentare.