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Una vicenda tutta personale viene descritta in questo nuovo articolo di Franco Gabbani, una storia che ci offre un preciso quadro sulla leva per l'esercito di Napoleone, in grado di "vincere al solo apparire", ma che descrive anche le situazioni sociali del tempo e le scorciatoie per evitare ai rampolli di famiglie facoltose il grandissimo rischio di partire per la guerra, una delle tante. 

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Mauro Pallini-Scuola Etica Leonardo: la cultura della sostenibilità
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Incontrati per caso
di Valdo Mori
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APOCALISSE NOKIA di Antonio Campo
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A cura di Erminio Fonzo
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Domenica 7 Luglio mercatino di Antiqua a San Giuliano T
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Ripafratta, 12 luglio
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Bagno degli Americani di Tirrenia
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Molina di Quosa, 8 luglio
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Casciana Terme Lari-Pontedera, 12 luglio-3 agosto
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Alzarmi prestissimo al mattino
è un'adorabile scoperta senile
esco subito in giardino
e abbevero i fiori
Mi godo la piacevole
sensazione
del frescolino .....
Nel paese di Pontasserchio la circolazione è definita "centro abitato", quindi ci sono i 50km/ h max

Da dopo la Conad ci sono ancora i 50km/ h fino .....
di Pino Vincenzo
Il jobs act tutela lavoro e maternità specie in questa fase di insorgenza del corona virus. Istruzioni per l’uso

7/3/2020 - 21:49


Il jobs act tutela lavoro e maternità specie in questa fase di insorgenza del corona virus. Istruzioni per l’uso

PINO VINCENZO·SABATO 7 MARZO 2020·

A tutti quegli scalmanati che dipingevano il jobs act come la fonte di negazione di tutti i diritti del lavoro, vogliamo ricordare che é stato solo grazie ad esso che i riders sono stati assimilati ai lavoratori dipendenti, grazie ad una sentenza del Tribunale di Torino, basata sull’articolo 2 del jobs act stesso.
Non parliamo dell’estensione dei diritti, cassa integrazione ed indennità di mobilità ai lavoratori dipendenti occupati in aziende con meno di quindici dipendenti, di cui prima non fruivano.
Si è cercato di far passare nella mente dei lavoratori che il jobs act toglieva tutele in particolare quello dell’articolo 18, mentre invece le modifiche a quell’istituto erano già state operate con legge 202 del Maggio 2012, (ai tempi di Bersani, Berlusconi e Monti) e che il jobs act le ha mantenute inalterate per i lavoratori in servizio.
Mentre al contrario ha esteso la tutela dell’articolo 18 per licenziamento discriminatorio ai soggetti operanti in aziende sotto i quindici dipendenti.
Ma chissà se tanti di quei vocianti per strada hanno mai letto il jobs act o hanno mai capito il motivo del rigetto del referendum avviato dalla Cgil operato dalla Corte Costituzionale.
Jobs act e congedi parentelari
Vogliamo parlare oggi di quanto il jobs act abbia esteso diritti nel campo dei congedi parentelari estendendo la possibilità di fruirne da parte dei genitori fino ad un massimo di sei mesi. Non solo fino agli otto anni di età o dell’affido come era nella legislazione precedente ma fino ai dodici anni.
Oggi con l’insorgenza del corona virus e la chiusura delle scuole i lavoratori godono di questo diritto, esteso nell’arco temporale, grazie al jobs act.
Certo si sa che per situazioni emergenziali di questo genere la indennità di cui un genitore può fruire non é certo adeguata, trattandosi del 30% del trattamento retributivo.
Ma con altri strumenti di sostegno, che la ministra Bonetti sta predisponendo la condizione genitoriale può essere alleviata non poco sotto il profilo della pesantezza economica derivante dalla chiusura delle scuole. Vedi qui le misure previste da voucher, buoni e quanton altro
Per chi voglia approfondire la tematica legata alla estensione dei congedi parentelari con il jobs act vedi la locandina delle Acli che ne riporta i punti salienti.
Spero che la cosa serva ad informare anche quei dirigenti della Cgil che con troppa acrimonia hanno rappresentato in passato il jobs act. Magari servirà a loro oggi. Il tempo è galantuomo.
E vedi anche l’intervista della ministra Bonetti al Giorno di qualche giorno fa.

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10/3/2020 - 21:56

AUTORE:
curioso

Consulta: Licenziamenti ingiustificati Jobs Act – spetta al giudice determinare l’indennità risarcitoria

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 194 depositata l’8 novembre 2018, ha dichiarato incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato – ancorato solo all’anzianità di servizio – previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015 e confermato dal cosiddetto “decreto dignità” (Decreto legge n. 87/2018).

L'Italia viola il diritto dei lavoratori nei casi di licenziamenti illegittimi. Lo stabilisce il comitato europeo dei diritti sociali rispondendo al reclamo della Cgil del 2017, con una decisione che potrebbe far riaprire la partita su art. 18 e licenziamenti. Ciò che manca è «un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione», che l'art. 24 della Carta sociale europea (cui l'Italia aderisce) prevede a favore dei lavoratori licenziati «senza valido motivo». La decisione, notificata ad ottobre, è stata resa pubblica ieri dalla Cgil, a distanza dei quattro mesi che è il tempo dato al governo per far valere eventuali ragioni a discolpa (cosa che l'Italia non ha fatto). La pronuncia, di spessore soprattutto politico, potrebbe anche sostenere i giudici nell'intraprendere nuove strade per impugnare la disciplina Jobs Act (dlgs n. 23/2015). Per la Cgil, «il monito di Strasburgo è netto e ineludibile» e «la via da seguire esiste: è rappresentata dall'art. 18 dello Statuto lavoratori, dal quale è necessario ripartire».

La vertenza. Nella vertenza la Cgil ha sostenuto che l'Italia violi l'art. 24 della Carta sociale europea (si veda tabella), perché il sistema indennitario non consente a chi è stato licenziato illegittimamente di ottenere con un processo un risarcimento adeguato in rapporto al danno subito e non ha un carattere dissuasivo per il datore di lavoro, nella misura in cui l'indennità è limitata dal plafond. Sostiene, inoltre, che gli importi percepiti dai lavoratori illegittimamente licenziati sono ulteriormente ridotti, perché la legge incoraggia il ricorso a procedure di conciliazione che offrono ai lavoratori la possibilità di avere un'indennità senza spese e ritardi dei procedimenti, ma che avvantaggiano il datore di lavoro.

La decisione. Per il Comitato L'Italia viola l'art. 24 della Carta, perché i sistemi di tutela alternativi non offrono al lavoratore licenziamento illegittimamente una possibilità di risarcimento oltre il tetto previsto per legge, né la conciliazione consente di ottenere un risarcimento proporzionato al danno subito, e tale da dissuadere l'uso dei licenziamenti illegittimi.

Buona lettura Pino...o Vincenzo ?