Il 15 novembre p.v. L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme apre la stagione del Teatro Rossini di Pontasserchio, con la direzione artistica di Martina Favilla - Presidente dell’Associazione Antitesi Teatro Circo. Una proposta artistica originale e di grande rilevanza, sostenuta dal Comune di San Giuliano Terme, Regione Toscana, Ministero della Cultura, che posiziona la città di San Giuliano Terme come area della cultura e della multidisciplinarietà con particolare attenzione all’inclusione sociale e alle nuove generazioni, con metodologie innovative.
COORDINAMENTO PROVINCIALE
FORZA ITALIA PISA
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L’impegno di Forza Italia per i quesiti referendari sulla giustizia.
5 volte SÌ per una GIUSTIZIA GIUSTA!
In questi giorni, come movimento politico Forza Italia, sia a livello locale che nazionale, abbiamo intrapreso una campagna informativa mirata a sensibilizzare e informare i cittadini sul tema del prossimo referendum sulla riforma della Giustizia, distribuendo volantini e materiale informativo per meglio far conoscere il contenuto dei quesiti referendari, di indubbia natura tecnico-giuridica, ma, soprattutto, le motivazioni e gli obiettivi che l'appello al voto popolare vuole raggiungere.
Domenica 12 giugno, dalle ore 7:00 e alle ore 23:00, oltre 50 milioni di italiani, che hanno compiuto la maggiore età, dovranno esprimere la propria opinione su cinque quesiti referendari sulla Giustizia.
Per la validità del referendum abrogativo, l’art. 75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50% + 1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50% + 1) dei voti validamente espressi.
Siamo convintamente a sostegno dei cinque quesiti referendari: bastano 5 SI per cambiare la giustizia in Italia e renderla, finalmente, giusta, equa ed efficace.
Sostenere il SÌ significa stimolare, ulteriormente, il Parlamento a una vera riforma della Giustizia, nel rispetto dei principi sanciti dalla nostra Costituzione.
Il voto servirà a rafforzare il processo innovatore avviato dal Governo con la riforma dell’ordinamento giudiziario approvata dalla Camera dei Deputati e, ora, all’esame del Senato della Repubblica.
E il 15 giugno, quando l’esito sarà ormai certo, il Senato, in Aula, esaminerà la riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario presentata dal Guardasigilli Marta Cartabia, oggetto di una lunga trattativa.
PERCHÉ VOTARE SI!
1° quesito, scheda rossa - Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?”
Si chiede di abrogare la legge Severino, introdotta nel 2012.
Chi viene condannato in via definitiva per alcuni reati non può candidarsi alle elezioni, assumere cariche di governo e, se è già stato eletto, può decadere dalla carica.
Per chi è eletto in un ente locale, come i Sindaci, scatta la sospensione automatica dopo la sentenza di primo grado (quindi non definitiva) creando notevoli disagi alle amministrazioni comunali, enti territoriali più vicini ai cittadini.
La decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati ha creato vuoti di potere e la sospensione temporanea dai pubblici uffici di innocenti poi reintegrati al proprio posto.
VOTA SÌ: l’interdizione dai pubblici uffici, in linea con la presunzione costituzionale di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, non sarà più automatica ma decisa dal giudice, caso per caso.
2° quesito, scheda arancione - Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
“Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?
Le misure cautelari sono provvedimenti, decisi da un giudice, che limitano la libertà di una persona sotto indagine (quindi non ancora condannata), ove ricorrano gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari.
Alcuni esempi sono la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari o il divieto di espatrio.
E’ evidente come oggi vi sia un abuso delle custodie cautelari e si mettano spesso in carcere persone non condannate, in violazione del principio della presunzione di innocenza.
Negli ultimi trent’anni, circa 30 mila persone sono state incarcerate e poi giudicate innocenti e ancora oggi un terzo dei detenuti è in carcere perché sottoposto a custodia cautelare.
VOTA SÌ: la custodia cautelare sarà un rimedio estremo, solo per coloro che hanno commesso reati davvero gravi.
3° quesito, scheda gialla - Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150” , nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall’art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art.13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art.13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art.13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art.13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160.”?
I magistrati, nel sistema attuale, possono passare più volte dal ruolo di Pubblico Ministero (chi accusa e si occupa di indagini) al ruolo di Giudice (chi emette le sentenze).
VOTA SÌ perché i magistrati saranno obbligati a scegliere quale ruolo svolgere per l’intera vita professionale, tra pubblico ministero e giudice, tra funzione giudicante o requirente.
La separazione delle carriere certamente garantirebbe una maggiore imparzialità dei giudici: in questa maniera al cittadino sarà garantito che si evitino commistioni fra chi lo accusa e chi lo giudica.
4° quesito, scheda grigia - Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a)”; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?
In Italia, i magistrati vengono valutati ogni quattro anni sulla base di pareri motivati, ma non vincolanti, dagli organi che compongono il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.
I consigli giudiziari sono gli organi interni alla magistratura che valutano l’operato dei magistrati, al cui interno vi sono anche avvocati e professori universitari, ma senza diritto di poter esprimere il proprio giudizio.
VOTA SÌ: anche avvocati e professori universitari potranno valutare il lavoro dei magistrati, coinvolgendo così proprio chi è esterno alla magistratura e, quindi, dotato di maggiore terzietà.
5° quesito, scheda verde - Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura.
“Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?”
Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo di autogoverno della magistratura, ne regola la carriera, mantenendola indipendente rispetto agli altri poteri dello Stato.
Il CSM è composto da 24 membri, eletti per un terzo dal Parlamento e per due terzi dai magistrati.
Oggi, per candidarsi, è necessario presentare da un minimo di 25 firme ad un massimo di 50 di altri magistrati, spesso fornite dal sostegno di una delle correnti politiche, interne alla magistratura.
VOTA SÌ: in questa maniera verrebbe abrogato l’obbligo di trovare le firme, ma basterà presentare la propria candidatura: in questa maniera i magistrati potrebbero sganciarsi dal sistema delle correnti, facendo prevalere capacità, merito e competenza.
Con il sì, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM, presentando semplicemente la propria candidatura. Avremmo così votazioni che mettono al centro il magistrato e le sue qualità personali e professionali, non gli interessi delle correnti o il loro orientamento politico.
La riforma della giustizia è rimasta ferma per troppo tempo e gli eletti e i dirigenti di Forza Italia sono a disposizione per dare maggiori informazioni utili ai cittadini, per comprendere meglio la rilevanza delle modifiche, per una GIUSTIZIA GIUSTA!
La giustizia in Italia va cambiata: diamo un forte segnale e, per questo motivo votiamo SI ai cinque quesiti referendari.
Tutti insieme vogliamo che quest’Italia sia protagonista della nuova stagione politica, per difendere libertà e democrazia e premiare il merito, la capacità e l’impegno.
Siamo sicuri che l’Italia migliore vincerà ancora.
Per maggiori informazioni potete contattarci presso il nostro comitato provinciale, in piazza Solferino, n. 12, a Pisa.