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Il 15 novembre p.v. L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme apre la stagione del Teatro Rossini di Pontasserchio, con la direzione artistica di Martina Favilla - Presidente dell’Associazione Antitesi Teatro Circo. Una proposta artistica originale e di grande rilevanza, sostenuta dal Comune di San Giuliano Terme, Regione Toscana, Ministero della Cultura, che posiziona la città di San Giuliano Terme come area della cultura e della multidisciplinarietà con particolare attenzione all’inclusione sociale e alle nuove generazioni, con metodologie innovative. 

E non c'è da cambiare idea. Dopo aver sostenuto la .....
. . . sul Foglio.
Secondo me hai letto l'intervista .....
L'intervista a Piazza Pulita è di 7 mesi fa, le parole .....
Vedi l'intervista di Matteo Renzi 7 mesi fa da Formigli .....
per pubblicare scrivere a: spaziodonnarubr@gmail.com
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Arabia Saudita
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Incontrati per caso...
di Valdo Mori
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Dalla pagina di Elena Giordano
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storie Vere :Matteo Grimaldi
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Indaco il colore del cielo
non parimenti dipinto
Sparsi qua e là
come ciuffi di velo
strani bioccoli di bambagia
che un delicato pennello
intinto .....
tutta la zona:
piscina ex albergo
tutto in stato di abbandono

zona SAN GIULIANO TERME
vergogna
Pietro Ichino lunedì 6 Maggio 2024
Referendum Cgil: ecco perché non ha senso firmarlo

6/5/2024 - 8:56

Referendum Cgil: ecco perché non ha senso firmarlo

I dati Inps e Istat dicono il contrario di quel che sostiene Landini: negli ultimi quindici anni la probabilità di essere licenziati è rimasta invariata, mentre i rapporti a tempo indeterminato sono aumentati in valore assoluto e in percentuale – Le prospettive di una opportuna semplificazione della disciplina vigente
 
Il segretario della Cgil Maurizio Landini non dice su quali dati si fondi la sua affermazione secondo cui il secondo decreto attuativo del Jobs Act, quello che contiene la disciplina dei licenziamenti, sarebbe stato “un fattore di aumento del precariato”: i dati dell’Inps dicono che negli ultimi quindici anni la probabilità di essere licenziati in Italia è rimasta sostanzialmente invariata, mentre l’Istat ci informa che gli assunti a tempo indeterminato sono aumentati sia in valore assoluto sia in percentuale sulla forza-lavoro, e i rapporti a termine sono rimasti circa un sesto rispetto al totale, in linea con la media UE.

Per altro verso, l’armonizzazione della nostra disciplina dei licenziamenti rispetto al resto dell’UE, attuata con quel decreto, è indispensabile se vogliamo evitare un disincentivo all’afflusso degli investimenti esteri, dei quali l’Italia non può fare a meno per promuovere l’aumento della produttività del lavoro, quindi anche delle retribuzioni.

La riforma dei licenziamenti, infine, ha portato a un dimezzamento del contenzioso giudiziale su questa materia, eliminando un’anomalia tutta italiana: la situazione precedente, nella quale a ogni licenziamento faceva seguito un ricorso al giudice, non giovava certo ai lavoratori, ma solo al ceto forense.
Detto questo, su una cosa do ragione alla Cgil: la disciplina della materia dei licenziamenti, anche in conseguenza degli interventi legislativi e della Corte costituzionale succedutisi dal 2018 in poi, è oggi troppo segmentata e di difficile lettura: la stessa Corte costituzionale ha sollecitato il legislatore a un intervento di semplificazione e razionalizzazione. Il referendum avrebbe però il solo effetto di tornare alla disciplina assai frastagliata della legge Fornero del 2012, complicata dagli interventi della Consulta: la stessa contro cui Landini ha tuonato in passato.
L’iniziativa referendaria segna, peraltro, una novità ulteriore rispetto alle posizioni assunte dalla Cgil nel passato recente, che merita di essere segnalata. Nella Carta dei Diritti Universali del Lavoro, proposta dalla stessa confederazione nel 2016, si proponeva l’estensione del regime del vecchio articolo 18 sui licenziamenti a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell’azienda; ora invece per le imprese più piccole la Cgil propone soltanto la possibilità di un aumento dell’indennizzo: ammette, dunque, che il regime della reintegrazione non può considerarsi un “diritto universale”, un “diritto fondamentale della persona”. È un passo avanti apprezzabile, che però mina alla base l’argomento sempre proposto dalla Cgil contro Legge Fornero e Jobs Act: quello, cioè, secondo il quale la sanzione reintegratoria contro il licenziamento ritenuto dal giudice non sufficientemente giustificato costituirebbe un diritto fondamentale della persona.
Sulla base di tutte queste considerazioni, una riscrittura auspicabile dell’intera disciplina dovrebbe:
.   a) per il licenziamento determinato da motivi illeciti confermare la sanzione reintegratoria;
.   b) per il licenziamento disciplinare attribuire al giudice – quando ritenga il motivo addotto non sufficiente – la scelta discrezionale tra la sanzione reintegratoria e quella indennitaria: dettare, cioè, una disciplina sostanzialmente corrispondente a quanto di fatto accade nei tribunali di tutta Italia oggi (ancorché a mezzo di una forzatura rispetto alla disciplina vigente);
.   c) per i licenziamenti economici, individuali o collettivi estendere a tutti i rapporti la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 23/2015 cioè la sanzione esclusivamente indennitaria;
.   d) per il licenziamento nelle imprese fino a 15 dipendenti aumentare l’entità massima dell’indennizzo da 6 a 12 o 18 mensilità per le imprese con fatturato superiore a una certa soglia, anche qui recependo l’indicazione contenuta in una sentenza della Corte costituzionale.
Sono convinto che una riforma così concepita avrebbe il voto favorevole di una larga maggioranza parlamentare e che essa verrebbe ritenuta dalla Corte di Cassazione idonea a evitare il referendum, perché configurerebbe un mutamento sostanziale della disciplina vigente nella direzione indicata dal referendum sulle materie b) e d), oltre che per il fatto di conseguire una unificazione dei regimi. Ma se anche, invece, la Cassazione non la ritenesse idonea a evitare il referendum, sarebbe molto più facile a quel punto mobilitare l’elettorato in difesa di questa nuova disciplina, finalmente unitaria e facilmente comprensibile da tutti anche senza la consulenza di un esperto.


Pietro Ichino
Già senatore del Partito democratico e membro della Commissione Lavoro, fa parte della presidenza di Libertàeguale. Ordinario di Diritto del lavoro all’Università statale di Milano, già dirigente sindacale della Cgil, ha diretto la Rivista italiana di diritto del lavoro e collabora con il Corriere della Sera. Twitter: @PietroIchino






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6/5/2024 - 15:17

AUTORE:
Bertelli

Lavoro, CGIL: iniziata la raccolta firme per i 4 referendum
Il lavoro deve essere tutelato perché è un diritto costituzionale. Deve essere sicuro perché di lavoro si deve vivere e non morire. Deve essere dignitoso e perciò ben retribuito. Deve essere stabile perché la precarietà è una perdita di libertà


Referendum CGIL sul lavoro, cosa prevedono

I nuovi referendum proposti dalla CGIL sono quattro e riguardano tre temi: licenziamenti, contratti a termine e appalti.
Referendum 1 – Abolizione del contratto a tutele crescenti

Con il quesito numero 1, la CGIL chiede di abrogare il Decreto Legislativo n. 23/2015, cioè uno dei decreti attuativi del cosiddetto Jobs Act, per abolire il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Referendum 2 – Cancellazione del tetto all’indennizzo

Con il quesito numero 2, la CGIL chiede di abrogare le norme che pongono un tetto massimo all’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori delle piccole imprese.
Referendum 3 – Limite all’uso dei contratti a termine

Con il quesito numero 3, la CGIL chiede di porre un limite all’uso dei contratti a termine, abrogando alcune parti dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 81/2015 (anche questo è uno dei decreti attuativi del Jobs Act) e un articolo del Decreto Lavoro varato nel 2023 dal governo Meloni.
Referendum 4 – Responsabilità dell’impresa appaltante in caso di infortunio o malattia

Con il quesito numero 4, la CGIL chiede di eliminare la norma che, in presenza di appalti o subappalti, esclude la responsabilità solidale dell’impresa committente in caso di infortunio o malattia della lavoratrice o del lavoratore.