Una vicenda tutta personale viene descritta in questo nuovo articolo di Franco Gabbani, una storia che ci offre un preciso quadro sulla leva per l'esercito di Napoleone, in grado di "vincere al solo apparire", ma che descrive anche le situazioni sociali del tempo e le scorciatoie per evitare ai rampolli di famiglie facoltose il grandissimo rischio di partire per la guerra, una delle tante.
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
TOSCOGEN… società offshore casalinga!
San Giuliano Terme 23 ottobre 2010 - Nell’assurda e scandalosa vicenda del teleriscaldamento di San Giuliano, nella quale la pietra dello scandalo è rappresentata dalla Società Toscogen che nella sua formula giuridica di "controllata" evita ogni responsabilità al pari delle più note "Offshore" a chi la creata, nel caso la Toscana energia! Pietra dello scandalo che vede tre soggetti litigare tra loro, due dei quali sono pubblici, cioè il Comune di San Giuliano e la stessa Toscana Energia ( Spa a maggioranza pubblica) e il terzo, la ESCO Milano il cui proprietario, l’ing. Orlandi era il socio privato di TOSCOGEN.
Resta incomprensibile, però, il perché ad essere puniti sono coloro che sicuramente non hanno nessuna colpa: i circa 450 utenti a cui il teleriscaldamento fu imposto come opera di urbanizzazione primaria
A costoro è stata interrotta "brutalmente" l’erogazione della energia termica dai primi di giugno(!?). Sembra di assistere a quelle liti tra genitori separati, nelle quali, i figli innocenti vengono usati come forma di ricatto dall’uno verso l’altra!
Vicenda vergognosa sotto il profilo istituzionale, indegna di un paese civile a cui si aggiunge una ulteriore "carognata".
Alla vigilia del tavolo di confronto indetto dal difensore civico regionale su mia richiesta, un volantino con tanto di logo ufficiale del Comune di San Giuliano, SETTORE: TERRITORIO AMBIENTE, INFRASTRUTTURE – Sportello Unico dell’edilizia con il titolo: INFORMAZIONI PER I CITTADINI EX UTENTI DEL TELERISCALDAMENTO (!?!?!?) è stato distribuito al termine del Consiglio comunale del 19 scorso e posto nella cassetta della posta di ogni appartamento.
Lo scopo, a parere del sottoscritto, confermato dal contenuto di detto volantino è quello di "distribuire" informazioni fuorvianti e tendenziose che rappresentano una mezza verità e ne nascondano una altra con l’evidente, intento ( viste le modalità) di trarre in inganno i cittadini ai quali si dice: tranquilli!!! i lavori per l’installazione della caldaia individuale a gas metano " SONO CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI APPROVATI E AI REGOLAMENTI EDILIZI VIGENTI" e quindi "spingerli" ad affrettarsi a dotarsi di una caldaia individuale.
Però…c’è il piccolo ma ineludibile particolare che : trattandosi di una sostituzione del sistema di riscaldamento, i regolamenti edilizi appena citati sono nulli di fronte alla mezza verità rappresentata dalla legge 10/91 coordinata con il DPR n. 380/01, il D.lgs n. 192/05 in attuazione della direttiva 202/91/CE relativa al rendimento energetico della edilizia, Norme poste a garanzia del risparmio energetico. Secondo le quali per sostituire il teleriscaldamento con la caldaia individuale, il proprietario deve presentare una relazione con la quale un tecnico autorizzato dimostra che nella sostituzione si ottiene un vantaggio energetico….veramente impossibile! Sottoponendo, di fatto, coloro che hanno installato la caldaia al rischio di sanzioni amministrative che possono andare da 5164 a 51640 Euro. Oltre, al fatto che risultano vilare le norme del Codice Civile che regolano i rapporti condominiali
Contro questa "carognata" Stamani abbiamo formalmente diffidato gli uffici di cui sopra a ritirare il volantino in questione e a dare informazioni complete,. Inoltre abbiamo chiesto l’intervento della Regione, della Provincia e dell’ ARPAT . per bloccare le irregolarità che emergono nelle modalità con le quali alcuni utenti hanno installato la caldaia individuale
Ritenendo che la squallida iniziativa sia stata intrapresa all’insaputa del Sindaco, e dell’ Assessore Pannilunghi, chiediamo ad entrambi di smentire pubblicamente il tenore del volantino di cui sopra e fare piena luce sulla responsabilità di questa vicenda indegna sotto il profilo etico, civile, amministrativo democratico
IL Delegato Provinciale Aduc
Gianfranco Mannini
sede di 56018 Pisa, via delle Eriche 38. Tel. 05030022 – 3273245692 www.aduc.it – malto:
ECCO IL TESTO DELLA DIFFIDA DEPOSITATA DALL'ADUC
Regione Toscana Assessorato all’ambiente, provincia di Pisa, AEP, ARPAT Pisa, Comune di San Giuliano Terme "Settore: Territorio, ambiente, i infrastrutture"
Il sottoscritto Gianfranco Mannini, a nome e per conto della scrivente associazione
PREMESSO
che la legge 10/91 coordinata con il DPR n. 380/01, il D.lgs n. 192/05 in attuazione della direttiva 202/91/CE relativa al rendimento energetico ella edilizia, all’
Art. 25 (art. 122)
(L) comma ! dispone che: 1. Sono regolati dalle norme del presente titolo/
, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti;
Che qualsiasi modifica o ampliamento all'impianto termico deve essere preceduta dalla relazione sul risparmio energetico ex L.10/91-192-311 per verificare il requisito di legge relativo alla dimostrazione che il nuovo generatore di calore (Caldaia a gas metano) garantisce un risparmio energetico rispetto a quello che si intende sostituire.; che, quindi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia il progetto di sostituzione dell’impianto di teleriscaldamento con generatore individuale corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attestano la rispondenza alle prescrizioni della legge n. 10/91. caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non
Una copia della documentazione è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche. La seconda copia della documentazione restituita dal comune con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ha titolo all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori è responsabile della conservazione di tale documentazione.
, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento; Tutto ciò premesso INVITA formalmente codesta agenzia energetica e l’ARPAT, ognuna per le proprie competenze, ad effettuare immediati controlli atti a verificare il rispetto delle norme richiamate negli edifici del Villaggio M. Luther King di San Giuliano dove si assiste ad una massiccia installazione di caldaie individuali a gas metano in sostituzione del Teleriscaldamento general.; DIFFIDA codesto Comune nelle figure dei responsabili del "Settore: Territorio, ambiente, Infrastrutture" a ritirare immediatamente le "Informazione per i "cittadini ex utenti del teleriscaldamento" . Informazioni che risultano parziali in quanto fanno riferimento alle sole norme dell’edilizia e non a quelle, nel caso, obbligatorie relative al risparmio energetico e quindi sono informazioni tali da indurre i cittadini a violare la legge incorrendo, peraltro, nelle seguenti sanzioni: Sanzione amministrativa da 516 a 2582 euro per l’inosservanza del comma 1 art.28:
IL Delegato Provinciale Gianfranco Mannini
Che l’installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art.2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all’art.28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Deposito in comune, in doppia copia della denuncia inizio lavori, del progetto e della relazione tecnica. )
Sanzione amministrativa dal 5% al 25% del valore delle opere( Il proprietario che esegue opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell’art.28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 )
Sanzione amministrativa dall’1% al 5% del valore delle opere (Il costruttore e direttore lavorano per omessa certificazione di cui all’art.29 o certificazione non veritiera.
Certificazione non veritiera del progettista di cui all’art.28. )
Sanzione amministrativa pari al 50% della parcella ( Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall’art.29. )
Sanzione amministrativa da 516 a 2582 Euro ( Il proprietario o l’amministratore di condominio o il terzo responsabile che non ottempera all’art.31 commi 1 e 2.)
Sanzione amministrativa pari a 1/3 dell’importo del contratto e nullità dello stesso. (.Nel caso di contratto nullo. )
Sanzione amministrativa da 5164 a 51.645 Euro con responsabilità penali relative alla Inosservanza delle prescrizioni di cui all’art.32 .