Un paese che amo, il paese della mia mamma.Anche ora quando vado a RIPAFRATTA sono la figlia della "Cocca".
Un paese con una storia importante che conserva vestigia di grande rilievo.
Un paese rimasto inalterato nel tempo, non ci sono insediamenti nuovi, potrebbe essere il set di film d'epoca perché anche le case, le facciate conservano la patina del tempo.Un paese che è ancora comunità.
CONFEDILIZIA
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Ici, modifica rendita catastale
"In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall’art. 5, comma secondo, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo". Così ha deciso la Cassazione (sent. n. 27906/’09) che, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto che la rendita determinata, a seguito di conciliazione giudiziale, nell’ambito del procedimento relativo all’impugnazione dell’atto attributivo, in via di autotutela, della rendita medesima, potesse essere applicata fin dal momento dell’originario classamento.
IL PRESIDENTE- CONFEDILIZIA-PISA
Avv. Giuseppe Gambini