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Una vicenda tutta personale viene descritta in questo nuovo articolo di Franco Gabbani, una storia che ci offre un preciso quadro sulla leva per l'esercito di Napoleone, in grado di "vincere al solo apparire", ma che descrive anche le situazioni sociali del tempo e le scorciatoie per evitare ai rampolli di famiglie facoltose il grandissimo rischio di partire per la guerra, una delle tante. 

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per pubblicare scrivere a: spaziodonnarubr@gmail.com
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Molina di Quosa, 8 luglio
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Casciana Terme Lari-Pontedera, 12 luglio-3 agosto
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San Giuliano Terme, 30 giugno
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Marina di Vecchiano -giovedi 4 luglio
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Circolo ARCI Migliarino-6 luglio
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Alzarmi prestissimo al mattino
è un'adorabile scoperta senile
esco subito in giardino
e abbevero i fiori
Mi godo la piacevole
sensazione
del frescolino .....
Nel paese di Pontasserchio la circolazione è definita "centro abitato", quindi ci sono i 50km/ h max

Da dopo la Conad ci sono ancora i 50km/ h fino .....
LA NOSTRA CASA
di Confedilizia
Imposta comunale sugli immobili: modifica della rendita catastale

13/11/2010 - 7:56

 

CONFEDILIZIA

VIA DALMAZIA, 6

-56126- PISA

(tel 050/561798-fax 050/555466 -apepisa@tin.it)

(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18)

 

Ici, modifica rendita catastale

 

"In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall’art. 5, comma secondo, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo". Così ha deciso la Cassazione (sent. n. 27906/’09) che, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto che la rendita determinata, a seguito di conciliazione giudiziale, nell’ambito del procedimento relativo all’impugnazione dell’atto attributivo, in via di autotutela, della rendita medesima, potesse essere applicata fin dal momento dell’originario classamento.

IL PRESIDENTE- CONFEDILIZIA-PISA

Avv. Giuseppe Gambini

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