Una vicenda tutta personale viene descritta in questo nuovo articolo di Franco Gabbani, una storia che ci offre un preciso quadro sulla leva per l'esercito di Napoleone, in grado di "vincere al solo apparire", ma che descrive anche le situazioni sociali del tempo e le scorciatoie per evitare ai rampolli di famiglie facoltose il grandissimo rischio di partire per la guerra, una delle tante.
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(tel 050/561798-fax 050/555466 -apepisa@tin.it) (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18) RENDITE CATASTALI – REVISIONE – REQUISITI e FORMALITA’ PROCEDIMENTALI La revisione delle rendite catastali, laddove non sussistano variazioni edilizie, è disciplinata dall’art. 3, comma 58, L.23.12.1996, n. 662 e, nel caso di ripartizione del territorio comunale in microzone, dall’art. 1, comma 335, L. 30.12.2004, n. 311. Proprio per l’assenza di variazioni edilizie, non sono necessari, ai fini della revisione in parola, né il previo sopralluogo dell’Ufficio né il contraddittorio endoprocedimentale. Per quanto relativo alla motivazione dell’atto di riclassamento – tenuto conto dei principi generali in materia di accertamento di maggior valore – essa è volta a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa, in modo da permettere al contribuente l’esercizio del diritto alla difesa. Per tale motivo, sarà in sede contenziosa, nell’ambito dei parametri addotti, in contraddittorio con il contribuente, che andrà verificata l’effettiva sussistenza dei dati necessari a giustificare la correttezza della categoria, della classe e della rendita (ri)attribuite all’immobile. Tale verifica riguarda, tuttavia, il merito della controversia e non l’idoneità della motivazione dell’atto. (Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 27.9-3.11.2010, n. 22313)
IL PRESIDENTE -CONFEDILIZIA-PISA
Avv. Giuseppe Gambini